Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo

La violazione dell'obbligo di dichiarare, sancito dall'articolo 57c, è ripresa (cpv. 1 lett. h) nella lista di azioni punibili elencata dal presente articolo.

Art. 89 Infrazioni commesse nell'azienda

In deroga alla parte generale del Codice penale, altrimenti applicabile, gli articoli 6 e 7 DPA138 prevedono un disciplinamento speciale per le infrazioni commesse all'interno di un'azienda e da mandatari. L'articolo 6 DPA consente di giungere fino alla direzione poiché, in caso di infrazioni commesse all'interno dell'azienda, autorizza eventualmente a punire, oltre alle persone fisiche che hanno agito, anche il proprietario, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata. L'esperienza insegna che una larga parte delle infrazioni alla LATer è perpetrata da persone che agiscono all'interno di un'azienda, senza che ciò possa tuttavia essere assimilato alle fattispecie penali di correità, istigazione o complicità. L'articolo 7 DPA consente eccezionalmente, per casi meno gravi e nei quali i tempi di inchiesta si rivelerebbero sproporzionati, di rinunciare a individuare le persone punibili ai sensi dell'articolo 6 DPA e di comminare invece all'azienda una multa che non superi i 5000 franchi.

La perseguibilità delle persone giuridiche costituisce un'eccezione a un principio generalmente accolto dalla legislazione penale elvetica, ossia la possibilità di perseguire (quasi) solo le persone fisiche. Questa norma si è tuttavia rivelata opportuna, soprattutto nella legislazione sulle dogane e in quella sull'IVA, e non ha finora comportato alcuna difficoltà di ordine pratico.

La modifica qui proposta ritocca verso l'alto il limite massimo della multa prevista (20 000 franchi), così da tenere conto della svalutazione monetaria incorsa dall'entrata in vigore della DPA (1° gennaio 1975).

L'articolo 89 così rivisto deroga però all'articolo 7 DPA e corrisponde piuttosto alla normativa fondata sull'articolo 87 della legge federale del 2 settembre 1999139 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) e sull'articolo 125 della legge federale del 18 marzo 2005140 sulle dogane (LD), che consentono di comminare ad aziende delle multe che non superano i 100 000 franchi.

Art. 90 Perseguimento penale

ad cpv. 1

A causa delle modifiche legate al divieto di promettere e accettare vantaggi pecuniari e all'obbligo di dichiarare sancito dagli articoli 57a–57c e alle specifiche norme penali degli articoli 86b e 87 capoverso 1 lettera h (che spetta ora all'UFSP), va modificato anche l'articolo concernente il perseguimento penale. Secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974141 sul diritto penale amministrativo, il perseguimento penale sarà compito anche dell'UFSP.

138 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

139 RS 641.20

140 RS 631.0

141 RS 313.0