Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 112 pagine
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agenti terapeutici il cui consumo può creare imbarazzo dal punto di vista sociale, quali per esempio i preparati contro le disfunzioni erettili, la collaborazione dei consumatori – una premessa necessaria per provare l'esposizione a pericolo – non è, con ogni probabilità, garantita. Un'altra difficoltà alla quale ci si trova confrontati nella raccolta delle prove sono le scarse possibilità di successo della procedura penale – per definizione, nel caso di esposizione a pericolo, non è sopravvenuto alcun danneggiamento effettivo: contrariamente ai delitti che comportano lesioni, sanzionati dal CP, in particolare nel caso di lesioni gravi, di cui si occupa l'articolo 122 CP e che possono essere documentate con perizie mediche, fotografie e così via, un'esposizione a pericolo non comporta alcuna conseguenza percettibile, né esterna né, sovente, interna. Problematico si rivela anche il considerevole intervallo di tempo che intercorre tra l'effettiva esposizione a pericolo e il momento in cui si cerca di riunire le prove: a mesi o anni di distanza è praticamente impossibile stabilire che un paziente sia stato sottoposto, in un determinato momento, a un pericolo, tanto più che inevitabilmente il suo stato di salute nel frattempo è cambiato.
Il campo di applicazione dell'articolo 86 è pertanto fortemente limitato; oggi un gran numero di infrazioni legate agli agenti terapeutici può essere punito, senza un impegno eccessivo, anche solo mediante l'articolo 87. La fattispecie di fondo prevista da questo articolo, tuttavia, è semplicemente una contravvenzione e può, pertanto, essere punita solo con multe, ma non con una pena privativa della libertà o con una pena pecuniaria. Numerose infrazioni alla legislazione sugli agenti terapeutici, tuttavia, vanno considerate, a causa della possibile esposizione a pericolo che comportano o del loro intrinseco potenziale criminale, piuttosto come un delitto e meritano una punizione più grave di una semplice multa. Oggi le autorità di perseguimento penale e i tribunali che si occupano di infrazioni alla legislazione sugli agenti terapeutici si trovano sovente nella situazione di non poter decidere pene adeguate.
Alla luce di queste considerazioni, la nuova disposizione penale costituita dall'articolo 86a intende tener conto del fatto che una concreta esposizione a pericolo per la salute sovente è difficilmente dimostrabile, ma che numerose infrazioni alla legislazione sugli agenti terapeutici non possono essere punite mediante il solo articolo 87, rivelatosi insufficiente. La nuova fattispecie, pertanto, è formulata come esposizione astratta a pericolo e come delitto.
Nel caso di un delitto per esposizione astratta a pericolo, basta già la possibilità o il dubbio per considerare la fattispecie obiettiva come data. Non sarà più necessario provare che una o più persone siano state messe effettivamente in pericolo. Come fattispecie, basterà il compimento di un atto che può essere considerato come potenzialmente pericoloso. In tal modo sarà possibile tener conto delle difficoltà, ricordate sopra, legate all'onere della prova.
Articolo 86 Esposizione a pericolo concreto per la salute
ad cpv. 1
La lettera a attualmente in vigore prevede, come fattispecie, la violazione degli obblighi di diligenza nel trattare agenti terapeutici. Questa formulazione generale viene abrogata; gli obblighi di diligenza di volta in volta determinanti sono definiti concretamente e integrati nel nuovo capoverso 1 lettere a e b. Con l'abrogazione delle lettere a e c attualmente in vigore, la numerazione cambia (la lett. b diventa la lett. a e così via).