Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine

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di trasferire gli sconti bisognerebbe quindi prevedere un obbligo di notificare gli sconti. La lettera c va completata come segue: «Il divieto di cui all’articolo 57a non si applica: ai vantaggi pecuniari accordati sotto forma di sconti o di rimborsi all’acquisto di medicamenti, purché non siano inferiori al prezzo di fabbrica per la consegna fissato dall’Ufficio federale della sanità pubblica.» Chi è a conoscenza di vantaggi pecuniari inferiori al prezzo di fabbrica per la consegna fissato dall’UFSP deve inoltre essere tenuto a comunicarlo all’Ufficio.

FASMED, H+, VEDAG e GSASA chiedono inoltre che sia mantenuta l’ammissibilità degli sconti nei sistemi con retribuzione forfettaria, ad esempio nel sistema DRG (forfait per caso in funzione della diagnosi) degli ospedali, da ancorare nella legge. H+ e Stadtspital Waid ZH rimandano al pericolo di un rincaro delle prestazioni, poiché l’obbligo di trasferire gli sconti comporta un maggior onere amministrativo. Invece di un divieto, Stadtspital Waid ZH chiede di concentrarsi sulla trasparenza e sulla documentazione degli sconti. Hausärzte Schweiz aggiunge che in particolare gli sconti sulla quantità nelle reti di Managed Care comportano risparmi e riduzione dei costi e quindi vanno a beneficio dei pazienti.

KKA dubita dell’attuabilità di un divieto di fatto degli sconti.

PS chiede che sia precisata l’ammissibilità concreta degli sconti e delle agevolazioni.

Intergenerika e VEDAG sono invece favorevoli per principio alla proposta. FMH e VEDAG ritengono che la disposizione concernente gli sconti e le agevolazioni debba essere applicabile sia ai medicamenti che ai dispositivi medici e rimandano alla problematica della sospensione dei medicamenti dopo un ricovero in ospedale e dell’influsso degli sconti accordati sulla scelta del medicamento.

Lett. c n. 1

Intergenerika approva in particolare l’obbligo di tenere un registro degli sconti e dei rimborsi accordati. FASMED fa notare che nel settore dei dispositivi medici la documentazione degli sconti e delle altre agevolazioni nella contabilità non è attuabile per l’assenza di prezzi di riferimento.

Lett. c n. 2 SH, SG, LDP BS, FMH, VEDAG, Santésuisse , pharmaSuisse, Apotheken BL, Apotheken BS, Apotheken LU, Apotheken GR, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ,

Apotheken TG, Pharmacies VD, GSASA e ChiroSuisse si oppongono a un obbligo completo di trasferire gli sconti e chiedono un adeguamento della lettera c numero 2, poiché l’obbligo completo di trasferire gli sconti priva gli specialisti dell’interesse a negoziare prezzi migliori. SG,

LDP BS, pharmaSuisse, Apotheken BL, Apotheken BS, Apotheken LU, Apotheken GR, Apotheken SG/A, Apotheken SO, Apotheken SZ, Apotheken TG, Pharmacies VD e GSASA

chiedono di sostituire «ai consumatori o ai loro assicuratori» con la formulazione generica «a chi è tenuto a sopportare i costi». SH e ChiroSuisse chiedono di aggiungere «o al soggetto non privato tenuto a sopportare i costi». FMH e VEDAG propongono la seguente formulazione: «L’impiego dei risparmi realizzati è disciplinato contrattualmente con gli assicuratori ai sensi della LAMal.» Santésuisse chiede la seguente aggiunta: «Se la dispensazione dei medicamenti è a carico di un’assicurazione sociale si applicano le disposizioni dell’accordo tariffario in vigore.»

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