Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 65Fedlex · Rapporto sui risultati
Cpv. 1 lett. a
Nell’interesse della proporzionalità, PPD, UDC, Apotheken ZH, KGV e SSO chiedono la limitazione a partecipazioni «essenziali» o «qualificate», ad esempio analogamente alla soglia minima dell’articolo 20 della legge sulle borse.
Cpv. 1 lett. b
BS critica la descrizione delle attività da dichiarare poiché viola il principio del diritto penale e chiede l’uso per analogia delle definizioni del diritto societario. Respinge inoltre l’obbligo di dichiarare per le attività di consulenza e perizia.
Cpv. 2
Ai fini di un’esecuzione efficace nell’ambito della competenza esecutiva del Consiglio federale, TI Schweiz auspica indicazioni concrete sulla portata dell’obbligo di dichiarare, ad esempio la fissazione di valori limite del capitale azionario o soprattutto per quanto riguarda il possesso di azioni di imprese farmaceutiche. Inoltre secondo TI Schweiz non bisogna dimenticare che, a seconda dell’impresa, un piccola partecipazione percentuale può già comportare un notevole pericolo d’influenza.
Per TI, a livello di ordinanza sarà necessario stabilire dei limiti praticabili, fissando ad esempio degli importi e delle situazioni che esentano dall'obbligo di dichiarazione.
FRC si oppone invece a questa competenza del Consiglio federale.
Art. 58 cpv. 1, 4 e 5
PLR, APA, kf, ASSGP, GRIP, SDV, SGCI e vips respingono la proposta di trasferire le competenze esecutive all’UFSP, motivando tale posizione con le loro proposte, in particolare la soppressione degli articoli 57a e 57 b nonché la loro sostituzione e la soppressione senza sostituzione dell’articolo 57c. L’applicazione della norma penale anticorruzione deve essere di competenza delle autorità cantonali di perseguimento penale. Propongono di lasciare invariati i capoversi 1 e 4. PLR e ASSGP respingono inoltre una mescolanza dei compiti dell’Istituto e dell’UFSP, in particolare della funzione di politica sanitaria nell’ambito dell’esecuzione della LAMal da parte dell’UFSP e della funzione di polizia sanitaria nell’ambito dell’esecuzione della LATer da parte dell’Istituto. kf motiva il suo rifiuto con il fatto che una concentrazione chiara del mandato di vigilanza in senso all’Istituto creerebbe indubbiamente condizioni più chiare. USAM chiede un chiarimento di fondo delle competenze in questo settore.
Per TG, l’esecuzione della legge sugli agenti terapeutici spetta in primo luogo all’Istituto e ai Cantoni, che dovrebbero essere menzionati quali persone soggette a vigilanza. Per semplificare le procedure, inoltre, le notifiche dei Cantoni dovrebbe essere indirizzate unicamente all’Istituto.
fmCH accoglie invece favorevolmente l’eliminazione dei Cantoni dalla responsabilità normativa.
Art. 59 cpv. 7 (nuovo)
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