Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/15: Revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici (2a tappa) · 105 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 73Fedlex · Rapporto sui risultati
del brevetto e l’esistenza di un certificato di protezione rappresenta un errore di costruzione commesso nell’UE, che non va ora integrato anche in Svizzera nella legge sugli agenti terapeutici. Con la revisione della LATer, la Svizzera ha la possibilità di non fare questo errore.
Cpv. 1 lett. a n. 1 e 2
Secondo Apotheken BE, le disposizioni del diritto europeo non dovrebbero figurare espressamente nella LBI, dal momento che vi si è rinunciato all’articolo 54a LATer. Inoltre la disposizione non potrebbe più essere utilizzata nella versione attuale non appena cambierebbero le disposizioni dell’UE. Propone pertanto un adeguamento della formulazione del capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2, che contenga unicamente un rimando all’articolo 54a.
Cpv. 1 lett. b
Apotheken BE respinge la versione proposta, poiché solo informazioni relative al medicamento nazionali approvate dall’Istituto devono essere accettate quale base per ottenere la proroga di un certificato di protezione. Inoltre devono essere applicabili unicamente le disposizioni dell’articolo 54a. Si vuole così evitare che siano prorogati certificati di protezione nazionali i cui titolari non hanno fatto nessuno sforzo di immettere sul mercato svizzero nuovi medicamenti per uso pediatrico. Nel caso estremo, il rilascio di una proroga della protezione potrebbe impedire l’auspicata immissione sul mercato di un generico, senza che il titolare del brevetto abbia fatto alcuno sforzo a favore della popolazione pediatrica svizzera.
Cpv. 3
Apotheken BE chiede la soppressione di questo capoverso, poiché l’esame dei documenti rilasciati dalle autorità UE potrebbe essere problematico e quindi provocare disparità di trattamento tra i richiedenti durante la procedura di rilascio. Inoltre, nella versione attuale la disposizione non sarebbe più utilizzabile se cambiassero le disposizioni dell’UE.
- 73 -