Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 79 pagine

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Legge sulla prevenzione – Risultati della procedura di consultazione

I Cantoni BS, FR, SO, ZG e ZH come pure FRC sono dell’avviso che, nella formulazione attuale,

l’articolo non soddisfi il requisito formale di precisione, risultante dalla legislazione sulla protezione dei dati, che deve adempiere una legge. BS ritiene inoltre che la protezione dei dati andrebbe disciplinata da una norma di diritto federale. Privatim fa notare che, di fatto, la disposizione proposta permette il rilevamento illimitato e l’elaborazione a scopi statistici dei dati sanitari di tutti i cittadini.

Secondo Chiro l’articolo non costitusce una base sufficiente per obbligare i fornitori di prestazioni a collaborare al rilevamento dei dati statistici. Se è richiesta la collaborazione di questi ultimi, occorre prevedere una remunerazione.

I Cantoni AG, GE, GR, TG, TI e ZH nonché ISPM VD e SVV auspicano che il rilevamento dei dati statistici sia un compito della Confederazione o che per lo meno venga finanziato da essa62. I Cantoni devono poter accedere ai dati rilevati dalla Confederazione in modo da poter pianificare misure di prevenzione e di promozione della salute a livello cantonale. Anche secondo SO bisogna evitare di attribuire ai Cantoni un compito come quello del rilevamento dei dati, che può rivelarsi relativamente complesso e finanziariamente oneroso.

Lettera a

SKG chiede che i dati siano rilevati in base al genere, all’età e ad altri fattori socioeconomici da valutare (vale anche per la lettera b).

Lettera b

EVP e VCRD propongono che invece di «determinate malattie» si parli di «malattie fisiche e mentali».

SGE suggerisce di menzionare in questa disposizione anche il rilevamento dei dati sui costi susseguenti delle malattie.

Lettera c

Stadt ZH propone il seguente complemento: «alle misure […] adottate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da terzi».

Articolo 21 Registro delle malattie63

ISPM VD e VD ritengono che bisognerebbe parlare di «registri delle malattie» e non di «registri diagnostici».

Per GF CH non è chiaro chi dovrà tenere i registri diagnostici e che servizio effettuerà la valutazione centralizzata dei dati.

I Cantoni BS, FR, SO, ZG e ZH sono dell’avviso che, nella sua attuale formulazione, l’articolo non soddisfi le esigenze di una base giuridica sufficientemente precisa. BS ritiene inoltre che bisognerebbe optare per una normativa federale sulla protezione dei dati. Per Privatim non vi è sufficiente chiarezza su quali informazioni vadano elaborate, su come si acquisiscano le conoscenze sulle malattie selezionate e su come vengano definite le misure, quali sono gli organi che partecipano al trattamento dei dati e a quali scopi di ricerca i dati tratti dal registro delle malattie vengono utilizzati o possono essere trasmessi all’estero in virtù dell’articolo 23 dell’avamprogetto LPrev.

62 A questo proposito cfr. le osservazioni generali in merito al finanziamento al capitolo 2.1.3.5. 63 Qui di seguito non viene riportato integralmente il parere del NICER sui requisiti che una disposizione di legge su un registro delle malattie deve soddisfare. Il parere in tedesco è consultabile al link: www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/00388/01811/05047/05447/index.html?lang=de.