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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 8 pagine
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Importazione e transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
c. del posto d’ispezione frontaliero dello Stato membro dell’Unione Europea, che una partita giusta l’articolo 19 giungerà a questo posto senza una preliminare ispezione del servizio veterinario di confine.
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L'azienda di destinazione informa l'ufficio cantonale competente dell'arrivo di una partita entro un giorno lavorativo. L'ufficio cantonale, entro 15 giorni, trasmette l'informazione al posto d'ispezione frontaliero che ha comunicato la partenza della partita. L'ufficio cantonale competente verifica regolarmente, in particolare attraverso controlli del registro delle domande, se le partite sono giunte nell'azienda di destinazione.
7 Se l'azienda non si attiene all'obbligo di dichiarazione, l'autorità cantonale preposta può ritirarle l'autorizzazione e infliggere le opportune sanzioni.
Art. 7a Aziende di destinazione delle importazioni soggette a oneri particolari
Le aziende di destinazione delle partite di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a devono disporre di un'autorizzazione delle autorità cantonali competenti. Queste ultime notificano le aziende autorizzate all'UFV. L'UFV pubblica una lista delle aziende autorizzate e la trasmette alla Commissione Europea.
Art. 8 cpv. 1bis, cpv. 4 lett. c e cpv 5
1bisI prodotti animali destinati al consumo umano devono provenire da Paesi che dispongono, per la categoria di prodotti in questione, di un programma nazionale autorizzato di controllo sui residui nei prodotti alimentari.
4 Il DFE pubblica i riferimenti degli atti legislativi della Comunità europea concernenti:
c. i programmi nazionali autorizzati di controllo sui residui nei prodotti alimentari.
5 La dichiarazione preventiva delle partite deve svolgersi ai sensi dell'articolo 21, capoversi 1-3.
Art. 8a Carne, preparazioni e prodotti a base di carne provenienti da Paesi non soggetti al divieto di utilizzo di ormoni per il miglioramento delle prestazioni.
1 Carni, preparazioni e prodotti a base di carne dei rispettivi animali, provenienti da Paesi privi di un divieto legislativo corrispondente a quello dell'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 26 novembre 20033 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) per l'utilizzo di ormoni nella produzione di carne, possono essere importati esclusivamente attraverso i posti d'ispezione frontalieri degli aeroporti di Zurigo e Ginevra; fanno eccezione le partite provenienti da uno degli Stati per i quali esiste un certificato per Paesi terzi riconosciuto dall'Unione Europea.