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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 8 pagine
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Importazione e transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
b. sono destinati a studi particolari o ad analisi.
2 I prodotti animali di cui al capoverso 1 non possono essere introdotti per un utilizzo diverso da quello stabilito nel permesso. È vietato il loro utilizzo per l’alimentazione umana.
3 L’UFV stabilisce, dopo aver consultato l’autorità cantonale competente, le condizioni per la riesportazione verso un Paese terzo o per l’eliminazione secondo le disposizioni dell’OESA7.
Art. 14 Partite destinate a Stati membri dell’Unione europea
1bisAlle partite destinate a Stati membri dell'Unione Europea il cui trasporto prosegue per via aerea, senza trasbordo su strada o rotaie, si applicano altresì i capoversi 2– 4bis.
2 La preventiva dichiarazione delle partite deve seguire la procedura prevista all'articolo 21 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere ulteriori indicazioni sull'ora prevista del trasbordo e sull'eventuale luogo di immagazzinamento nell'area ufficiale.
3 Le partite, se restano in aeroporto più di 12 ore, devono essere portate nei locali a disposizione del servizio veterinario di confine e sottoposte al controllo di quest'ultimo.
4 All’interno dell’aeroporto le partite non possono lasciare il perimetro delimitato dall’Amministrazione delle dogane.
4bisSe il tempo di trasbordo eccede le 12 o le 48 ore, le imprese che prestano servizi di sdoganamento soggette all'obbligo di dichiarazione devono comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine.
Art. 15 Partite destinate a un Paese terzo in transito per i Paesi membri dell'Unione
Europea
1 Per le partite provenienti da Paesi terzi e destinate a un Paese terzo, che vengono trasportate attraverso uno Stato membro dell'Unione Europea, si applica l'articolo 8 capoversi 1, 3, 4 e 11–13, qualora ragioni di polizia sanitaria lo richiedano.
1bisLa preventiva dichiarazione delle partite deve seguire la procedura prevista all'articolo 21 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere ulteriori indicazioni sull'ora prevista del trasbordo e sull'eventuale luogo di immagazzinamento nell'area ufficiale.
2 Le partite possono transitare se:
a. la partita proviene da un Paese terzo da cui l’importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria;