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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 8 pagine
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Importazione e transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
2 All'arrivo di partite di cui al capoverso 1, per la dichiarazione delle merci si applicano gli articoli 3 e 5 della ODAgr.
3 Una volta rifatto l’imballaggio la dichiarazione deve essere nuovamente applicata su ogni imballaggio o confezione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr).
4 Parti e resti derivati dalla trinciatura o preparazione delle merci di cui al capoverso 1 possono essere venduti al consumatore finale esclusivamente presso esercizi di vendita al dettaglio e devono essere dichiarati con l'indicazione di cui al capoverso 3.
5 Parti e resti che non vengono utilizzati ai sensi del capoverso 4 devono essere eliminati quali sottoprodotti della categoria 3, come previsto dall'ordinanza del 23 giugno 20045 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).
Art. 9 cpv. 2 e 3
2 La partita deve essere dichiarata al servizio veterinario di confine ai fini del controllo e ritrasportata, alle condizioni previste dall'articolo 7, all'azienda di provenienza indicata sul permesso d'esportazione.
3Abrogato
Art. 10 Derrate alimentari destinate alla ristorazione di bordo
1 Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione del personale o dei viaggiatori a bordo degli aeromobili operanti nel traffico internazionale, nonché gli scarti alimentari, devono restare a bordo se l’aeromobile prosegue la sua rotta oppure devono essere eliminati secondo l’articolo 13 dell’OESA6.
2 Il controllo del rispetto delle prescrizioni dell'OESA spetta alle autorità cantonali competenti.
3 Le aziende produttrici di derrate alimentari per la ristorazione di bordo trasmettono un dossier all'UFV contenente le modalità di smaltimento autorizzate dal Cantone. Modifiche ai termini previsti nel dossier devono essere assolutamente comunicate all'UFV.
Art. 11 cpv. 1–3
1 L’UFV può, stabilendo oneri, rilasciare permessi per l’importazione di prodotti animali, che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 8 se:
a. si tratta di campioni commerciali o sono destinati ad esposizioni; oppure