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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 8 pagine
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Importazione e transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi
Art. 17 cpv. 1 e 2
1 I prodotti animali devono essere presentati, ai fini di controllo, dalle imprese che prestano servizi di sdoganamento al servizio veterinario di confine nel luogo stabilito dal servizio stesso.
2 L'UFV, può ridurre la frequenza dei controlli fisici in conformità con la decisione 94/360/CE della Commissione del 20 maggio 19948.
Art. 19 cpv. 5 abrogato
Art. 21 cpv. 1–3 e 8
1 Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) è compilato in tutte le sue parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 è compilata dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all'articolo 15a il DVCE non deve essere compilato.
2 Un importatore con sede in Svizzera che importi o lasci transitare delle partite il cui peso supera i 20 chilogrammi in un Paese membro dell'Unione Europea deve compilare elettronicamente tramite Traces la parte 1 del DVCE. Per altre partite la parte 1 del DVCE può essere presentata in formato cartaceo.
3 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione trasmette per fax, a titolo di dichiarazione preventiva, la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine prima dell’arrivo della partita.
8 Per l'immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale in Svizzera il DVCE deve essere presentato all'ufficio doganale competente.
Art. 25 Abrogato
Art. 26 Titolo mediano e cpv. 1 e 2
Controllo del trasporto di partite destinate a Paesi terzi in transito per i Paesi Membri dell'Unione Europea
1Abrogato
2 Al trasporto di partite destinate a Paesi terzi in transito per i Paesi membri dell'Unione europea si applica la procedura T1 di cui all’articolo 2 numero 2 della Convenzione del 20 maggio 19879 relativa ad un regime comune di transito se il loro trasporto non prosegue per via aerea.
8 Decisione della Commissione 94/360/CE del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di
frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, GU L 158 del 25 giugno 1994, pag. 41.