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Consultazione 2008/18: Modifica del pacchetto di ordinanze che disciplinano l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (Pacchetto OITE) · 8 pagine

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Importazione e transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi

b. in caso di respingimento, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla;

c. si è in presenza, qualora fosse necessario, di un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie; l'UFV divulga i certificati necessari in internet.

3Abrogato

4 Le partite non devono essere presentate al servizio veterinario di confine per il controllo fisico se:

a. entro 12 ore vengono trasbordate da un aeromobile in un altro senza lasciare l’area ufficiale; oppure

b. non vengono scaricate dall’aeromobile.

4bisSe il tempo di trasbordo eccede le dodici ore, le imprese che prestano servizi di sdoganamento soggette all'obbligo di dichiarazione devono comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine. Tali partite devono essere portate nei locali a disposizione del servizio veterinario di confine e sottoposte al controllo di quest'ultimo.

5 All’interno dell’aeroporto le partite non possono lasciare il perimetro delimitato dall’Amministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale o su rotaie.

6 Per il proseguimento del trasporto a bordo di un veicolo stradale o su rotaie le partite devono:

a. essere trasportate al posto d’ispezione frontaliero in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità senza frazionamento né trasbordo;

b. essere trasportate sotto controllo doganale al posto d’ispezione frontaliero dal quale lasceranno la Svizzera o l’Unione europea; e

c. lasciare la Svizzera e l’Unione europea entro 30 giorni.

Art. 15a Partite destinate direttamente a un Paese terzo

1 Alle partite provenienti da Paesi terzi e trasportate in seguito direttamente dalla Svizzera in un Paese terzo si applica l'articolo 15 capoversi 1 e 2–5.

2

L'UFV indica in una direttiva tecnica come effettuare la dichiarazione preventiva per tali partite.

Art. 16 cpv. 1

1 Nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali possono essere immagazzinate soltanto le partite che sono state controllate e rilasciate dal servizio veterinario di confine. Queste partite possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine.