Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 5 pagine

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2. Spiegazioni concernenti i singoli articoli

OPIE, art. 1a

Secondo l’art. 16 cpv. 5 LIE, di regola, per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre condurre una procedura del piano settoriale prima di quella relativa all’approvazione dei piani. Tuttavia, in singoli casi, secondo il messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la pianificazione delle procedure d’approvazione dei piani, si può derogare a tale obbligo “…quando appare oggettivamente irragionevole eseguire un piano settoriale per un singolo progetto. In questo caso, l’adeguamento del progetto di base alle esigenze della pianificazione del territorio va esaminato nel quadro della procedura di approvazione dei piani, conformemente alla LPT” (FF 1998 2 2056). Le esperienze fatte finora mostrano che per ogni progetto di linee elettriche vigono condizioni quadro diverse a livello locale e regionale. Per ogni progetto, la decisione riguardante l’obbligo del PSE dipende da una valutazione caso per caso. Con la presente revisione di ordinanza si intende fissare criteri vincolanti per le deroghe a tale obbligo in relazione alle linee ad alta tensione.

Nel capoverso 1 si precisa innanzitutto che solo le linee del livello di tensione più alto sottostanno all’obbligo del PSE. Questa disposizione corrisponde alla prassi finora in vigore, secondo la quale, in base all’esperienza, sono soprattutto le grandi reti di trasporto ad incidere considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente (art. 16 cpv. 5 LIE). Tale obbligo riguarda anche gli impianti per l’approvvigionamento generale di energia elettrica (50 Hz), che sottostanno all’obbligo di esame di impatto sull’ambiente secondo il punto 22.2 dell’allegato all’ordinanza concernente l’esame

dell’impatto sull’ambiente (RS 814.011, OEIA).

Secondo il capoverso 2, nel caso di nuovi impianti è possibile rinunciare alla procedura del PSE solo se si tratta di linee relativamente corte, che per di più non intaccano zone protette e nel contempo soddisfano i requisiti sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti.

In caso di sostituzione, modifica e ampliamento di linee esistenti, secondo il capoverso 3, si può rinunciare alla previa procedura del piano settoriale se sono adempiute le condizioni seguenti:

- sono state esaurite le possibilità di raggruppamento delle linee esistenti con altre linee (lett. a);

- il nuovo progetto diverge solo entro limiti molto circoscritti dal tracciato della linea esistente (lett. b)

ed eventuali conflitti di utilizzazione possono essere risolti in questo ambito (lett. c); aspetti con minore impatto sul territorio sono trattati in questi casi nel quadro della procedura di approvazione dei piani;

- le ripercussioni su zone protette in virtù del diritto federale e cantonale possono venire attenuate

mediante provvedimenti di sostituzione adeguati (lett. d);

- i requisiti dell’ORNI possono con ogni probabilità essere soddisfatti senza ricorrere ad eccezioni

(lett. e).

La decisione se rinunciare o meno nel caso concreto al piano settoriale spetta all’UFE (cpv. 4), il quale consulta i Cantoni e gli altri servizi federali interessati, innanzitutto l’Ufficio federale dell’ambiente,

quello della pianificazione del territorio nonché l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

Questa regolamentazione corrisponde alla proposta di adeguamento del Piano settoriale elettrodotti, che alla fine di maggio 2008 è stata oggetto di una procedura che ha visto la partecipazione dei Cantoni e della popolazione.

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