Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 5 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
OPIE, art. 2 capoverso 1 lettera g
La documentazione e l’esito della procedura del piano settoriale fanno parte degli atti da allegare alla procedura per l’approvazione dei piani. Ciò vale anche per l’esito dell’esame delle condizioni necessarie per la rinuncia allo svolgimento della procedura del piano settoriale di cui al capoverso 3.
OPIE, art. 5 capoverso 3
In base all’art. 5 cpv. 1 OPIE, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte conduce obbligatoriamente le trattative concernenti le opposizioni. Dopo che gli è stata conferita la competenza di svolgere la procedura, l’UFE deve nella maggior parte dei casi condurre esso stesso una trattativa, o perché ciò è richiesto esplicitamente dalle parti, o perché non si sono potuti ottenere mediante trattativa privata tutti i diritti di condotta necessari. Il completamento dell’articolo 5 con il capoverso 3 solleva l’ESTI dall’obbligo di condurre trattative sulle opposizioni, quando le probabilità di raggiungere
un’intesa sono poche. In tal modo possono essere eliminati passaggi superflui nella procedura di approvazione dei piani.
OPIE, articolo 6
Il capoverso 1 dell’articolo 6 subisce solo una modifica di tipo redazionale. Inoltre l’ultima frase di questo capoverso costituisce un nuovo capoverso 2 e di conseguenza cambia anche la numerazione dei successivi paragrafi.
OPIE, articolo 6a
Se rinuncia a condurre una trattativa concernente le opposizioni, l’ESTI deve affidare immediatamente la procedura all’UFE (cpv. 1). In questo caso le trattative sono condotte dall’Ufficio (cpv. 2), che può richiedere ulteriori prove e ispezioni (cpv. 3).
OPT articolo 19 capoverso 1
L’articolo 19 OPT disciplina l’audizione dei Cantoni e la partecipazione della popolazione nell’ambito dell’emanazione di piani settoriali e concezioni. La prassi ha evidenziato che, a seconda del contenuto dei piani e delle concezioni presentati, l’audizione e la partecipazione vanno gestite in modo diverso, per poter svolgere in modo rapido ed efficiente le procedure del piano settoriale.
Le affermazioni del piano settoriale relative all’intera rete, di tipo concettuale e non concrete dal punto di vista territoriale (ad esempio, principi di procedura, obiettivi, principi materiali, priorità, ecc.), sono riferite e rivolte a chiunque allo stesso modo, ma non hanno conseguenze sul diritto concernente la proprietà. Le affermazioni riguardanti aspetti territoriali concreti e relative a singoli progetti (ad esempio schede di coordinamento) possono avere invece notevoli conseguenze in materia di proprietà per i diretti interessati.
Visto quanto precede si giustifica una trattazione diversa delle due categorie di affermazioni ai fini della pubblicazione:
- per le affermazioni di tipo concettuale sono sufficienti la pubblicazione e un deposito pubblico a
livello federale [pubblicazione sul Foglio federale (con rinvio al deposito pubblico presso i servizi della pianificazione del territorio dei Cantoni interessati) nonché un comunicato stampa della Confederazione; pubblicazione presso l’Ufficio federale responsabile, l’ARE e sul sito Internet di entrambi gli Uffici]. La pubblicazione su organi ufficiali cantonali e comunali non è necessaria;
3/5 C:\Documents and Settings\u80800471\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK54\081006 erl_Bericht_Aend_VPeA_RPV_LeV_i-gam.doc