Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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Il capoverso 4 incarica l'autorità cantonale a cui è stato comunicato l'arrivo del minore ai sensi dell'articolo 61 di inoltrare tali informazioni alla competente autorità di protezione dei minori, se si tratta di un rapporto di assistenza deciso dall'autorità in conformità con il capoverso 2 lettera a. In tal modo si garantisce che il singolo rapporto di assistenza sia sottoposto a vigilanza. Questo compito viene eseguito dalla competente autorità di protezione dei minori, anziché dall'autorità estera realmente competente.
Il capoverso 5 esclude l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 59 ai genitori affidatari che hanno in precedenza lasciato la Svizzera per trasferirsi all'estero secondo l'articolo 65. Per garantire la dovuta vigilanza, questi hanno dieci giorni di tempo per comunicare il loro ritorno in Svizzera all'autorità cantonale e all'autorità di protezione dei minori competenti.
Art. 60 Decisione dell'autorità cantonale degli stranieri, efficacia dell'autorizzazione
L'autorità cantonale degli stranieri decide, sulla base del rapporto dell'autorità cantonale, se rilasciare il visto eventualmente necessario o assicurare la concessione di un permesso di dimora per il minore straniero da assistere. L'autorizzazione dell'autorità cantonale all'assistenza del minore esplica i suoi effetti solo dopo che l'autorità degli stranieri ha preso una decisione positiva in merito alla permanenza del minore. Entrambe le disposizioni si trovano anche nel diritto attualmente in vigore (art. 8 cpv. 4 e art. 8a OAMin).
Art. 61 Comunicazione dell'arrivo
L'arrivo del minore deve essere comunicato all'autorità cantonale entro dieci giorni. Quest'obbligo vale per tutti i casi illustrati nella sezione 1 del capitolo 5 dell'avamprogetto ed è previsto anche dal diritto vigente (art. 8b OAMin).
Art. 62 Rifiuto dell'autorizzazione
Se l'autorità cantonale prevede di rifiutare la domanda presentata dai genitori affidatari precedentemente domiciliati all'estero (cpv. 1), comunica tale intenzione all'autorità centrale del Cantone competente secondo la LF-RMA16, che, a sua volta, si mette in contatto con l'autorità estera competente. Questa procedura è indicata, tuttavia, solo se il minore si trova presso i genitori affidatari per decisione di un’autorità e può seguirli in Svizzera con il consenso dell'autorità estera competente. La comunicazione tempestiva del probabile rifiuto della domanda può facilitare la ricerca immediata di un'altra soluzione da parte dell'autorità estera destinataria.
Se il minore si trova già in Svizzera e non è possibile rilasciare ai genitori affidatari richiedenti l'autorizzazione all'assistenza (cpv. 2), l'autorità cantonale deve procedere conformemente al capoverso 1, adottando eventuali misure necessarie per proteggere il minore e informando in merito l'autorità centrale del Cantone. Quest’ultima stabilisce come procedere insieme alla competente autorità estera.
Il capoverso 3 rammenta all'autorità cantonale che, nel prendere la decisione, deve considerare il bene del minore come un fattore di primaria importanza. In particolare deve tenere presente che l'autorizzazione dell'autorità straniera, che permette al minore di accompagnare i genitori affidatari all'estero, di norma non viene rilasciata con leggerezza, bensì è il risultato di un'approfondita valutazione degli interessi in gioco. Viene concessa solo quando si preve-
16 Cfr. nota 8.