Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Oggi il termine «affiliazione» viene generalmente percepito come sorpassato, in quanto è opinione comune che non possa assolutamente essere riferito a forme di assistenza come un asilo nido o un centro diurno per la custodia di bambini, a cui i genitori affidano i figli di propria spontanea volontà. Infatti, l’affiliazione comporterebbe un’attività non volontaria conseguente a una misura di protezione dei minori disposta dalle autorità. Invece, le forme di assistenza che prevedono di regola un accoglimento di minori durante la giornata o per alcune ore al giorno perché entrambi i genitori lavorano, si basano sulla libera volontà. D’altra parte, il termine «cura» richiama oggi anche associazioni legate alla malattia o al bisogno di cure, che non hanno alcuna attinenza soprattutto nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia. Per questo motivo, nell’avamprogetto i termini «affiliazione» e «cura» vengono sostituiti quasi dappertutto dal concetto di assistenza e invece di «genitori affilianti» si usa genitori affidatari. In linea di principio, questo vale anche per i minori sistemati fuori dalla casa dei propri genitori sulla base di misure di protezione dei minori. Infatti, questi hanno lo stesso diritto di essere considerati minori assistiti e non malati o bisognosi di cure, anche se in molti casi la loro assistenza deve essere soggetta a determinati requisiti.
3.5.2 Bambini/figli, affiliandi/affiliati, minori/minorenni
Nel seguente capitolo il testo italiano diverge da quello tedesco e francese, al fine di tener conto delle scelte terminologiche della versione italiana.
L’OAMin vigente utilizza i termini bambini, affiliandi, affiliati, minori e minorenni. Inoltre differenzia il soggetto di disciplinamento a seconda dell’età e dell’istruzione, con diverse conseguenze. Oggi, ad esempio, chi intende accogliere nella propria famiglia un bambino che non sia più sottoposto all’obbligo scolastico o che abbia compiuto i quindici anni, può farlo senza richiedere alcuna autorizzazione; del resto, questa disposizione è fortemente criticata da tutte le cerchie interessate. Proprio perché in futuro tutte le persone collocate in istituti o presso genitori affidatari dovranno ricevere la stessa protezione fino al diciottesimo anno d’età, è necessario scegliere un termine unico.
1. Minori/Minorenni
Il termine minori/minorenni è facilmente comprensibile partendo dal suo contrario, l’espressione «maggiorenni». Ha inoltre il vantaggio di non rendere necessaria un’ulteriore distinzione sulla base dell’età: è minore o minorenne chiunque non abbia ancora raggiunto la maggiore età. Anche molte convenzioni internazionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo o la Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori, a cui l’OAssM fa riferimento direttamente (nel secondo caso) o indirettamente (nel primo caso) riportano il termine «minore». Inoltre, anche il CC, che rappresenta la base legale dell’OAssM, utilizza il termine «minorenni».
2. Affiliandi/Affiliati
Come già illustrato al punto 3.5.1, è opportuno abbandonare il concetto di «affiliazione». Del resto, un affiliato sarebbe soltanto un bambino assistito da terzi sulla base di una decisione dell’autorità. Per questo motivo, per i bambini assistiti al di fuori della propria famiglia su base volontaria sarebbe necessario trovare un altro termine. Come già illustrato, una tale distinzione non soltanto sarebbe discriminatoria, ma renderebbe anche molto complicata l’interpretazione delle disposizioni legali, dal momento che molte hanno come oggetto bambini assistiti da terzi sia su base volontaria, sia a seguito di una decisione dell’autorità.