Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/37: Revisione dell'Inventario svizzero dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale («Inventario PBC») · 21 pagine

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Inventario PBC: Rapporto orientativo

1. Contesto, introduzione e scopo dell'inventario

La moderna protezione dei beni culturali ha origini militari. Soprattutto le distruzioni di edifici monumentali, musei e altre costruzioni perpetrate durante la Seconda Guerra Mondiale hanno indotto le nazioni ad intensificare gli sforzi per proteggere i beni culturali. La

Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (in seguito abbreviata CBC; RS 0.520.3), messa in vigore dall'UNESCO,

costituisce la principale base legale in materia. Essa prescrive di pianificare e adottare già in tempo di pace le misure per proteggere i beni culturali. Una delle misure principali è

l'allestimento di un inventario dei beni culturali nazionali più importanti. Vi vengono elencati beni culturali d'importanza nazionale (oggetti A) e regionale (oggetti B).

L'Inventario dei beni culturali d’importanza nazionale e regionale (in seguito abbreviato con l'Inventario PBC) sottoposto al Consiglio federale per approvazione, è stato aggiornato tra il 2000 e il 2008 dai cantoni in collaborazione con il Comitato svizzero per la protezione dei beni culturali (in seguito abbreviato con Comitato). La versione aggiornata è, dopo quelle del 1987 e del 1995, la terza edizione di questo Inventario federale. Esso impegna la

Confederazione e i cantoni a adottare misure preventive per proteggere i beni culturali censiti nell'Inventario dagli effetti dei conflitti armati nonché da sinistri naturali (inondazioni,

terremoti, ecc.) e altri pericoli (incendi, ecc.).

Per permettere un eventuale restauro o una ricostruzione, è necessario allestire una

documentazione di sicurezza per ogni oggetto e completarla sistematicamente. È inoltre indispensabile costruire o mettere a disposizione rifugi per i beni culturali mobili più preziosi.

2. Basi legali

La protezione dei beni culturali è un dovere nazionale, che la Svizzera si è assunta nel 1962 con la ratifica della CBC. Gli obiettivi principali sono la protezione e il rispetto degli oggetti insostituibili del patrimonio culturale della Svizzera. Come prima misura concreta, la Svizzera ha varato nel 1966 la Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (LPBC; RS 520.3), che è entrata in vigore il 1° ottobre 1968.

Alla luce dei mutati scenari di pericolo, di cui tiene conto anche la Legge del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) entrata in vigore il 1° gennaio 2004, gli organi responsabili della protezione dei beni culturali devono proteggere gli oggetti anche contro le catastrofi naturali e altri pericoli quali incendi ed

allagamenti.

L'articolo 5 del Secondo protocollo del 26 marzo 1999 (SP, RS 0.520.33) relativo alla CBC, ratificato dalla Svizzera nel 2004, prescrive «l'allestimento di inventari» dei beni culturali.

Secondo l'articolo 3 dell'Ordinanza federale del 1984 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (OPBC; RS 520.31), gli oggetti da proteggere devono essere iscritti in un inventario. Tale inventario viene allestito e periodicamente aggiornato dai cantoni in stretta collaborazione con il Comitato.

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