Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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disdetta, ma deve comunque avere un peso determinante49. Il lavoratore deve essere in grado di dimostrare che il licenziamento è abusivo. Il reale motivo di disdetta è soggettivo e quindi deve essere reso molto verosimile, anche attraverso prove indiziarie50. Non basta dimostrare che la motivazione (che il lavoratore può richiedere ai sensi dell’art. 335 cpv. 2 CO) è falsa51, poiché è necessario dimostrare l’esistenza di una motivazione illegittima. Se un lavoratore che ha segnalato irregolarità viene licenziato per prestazioni insufficienti, non basta dimostrare l’infondatezza di tale accusa, ma è necessario stabilire il nesso causale tra la segnalazione e la disdetta.
Lo stesso concetto può essere applicato ai rapporti di lavoro nel settore pubblico. La disdetta ordinaria è consentita in caso di violazione di importanti obblighi legali o contrattuali (art. 12 cpv. 6 lett. a LPers), compreso il dovere di fedeltà e il segreto d’ufficio. Inoltre è ammessa la risoluzione immediata del contratto di lavoro se la sua prosecuzione non è più possibile (art. 12 cpv. 7 LPers); questa ragione di disdetta è conforme alla definizione di causa grave ai sensi dell’articolo 337 capoverso 2 CO. Contrariamente a quanto previsto nel settore privato, un impiegato può chiedere la revoca di una disdetta ordinaria o immediata ingiustificata (art. 14 cpv. 1-3 LPers). In questo caso, l’impiegato viene reintegrato nel suo posto oppure gli viene offerto un altro lavoro ragionevolmente esigibile. Questa regolamentazione verrà resa più flessibile nell’ambito della revisione della legge sul personale federale, in consultazione dal 19 settembre 2008. La reintegrazione resterà possibile, ma non sarà più la regola52.
Altre misure di ritorsione
Il diritto in vigore non prevede sanzioni per altri atti di rivalsa. Tuttavia, questi ultimi possono ledere la personalità del lavoratore, tutelata dall’articolo 328 CO. Alcune misure di ritorsione rappresentano di per sé una lesione della personalità, mentre per altre è necessario considerare la legittimità della segnalazione in rapporto agli obblighi di fedeltà e discrezione e l’adeguatezza della sanzione in caso di una loro violazione. Sono sempre lesivi della personalità del lavoratore la violenza psicologica o gli atteggiamenti denigranti, nonché l’assegnazione di compiti o posizioni non corrispondenti alle qualifiche53. È anche tutelato chi segnala un’irregolarità e viene di conseguenza discriminato mediante il rifiuto di una gratificazione concessa a tutti gli altri colleghi54. Inoltre, se un lavoratore che segnala irregolarità incorre nell’ostilità dei suoi colleghi, il datore di lavoro è tenuto a prendere provvedimenti per risolvere i conflitti55. Infine, la protezione della personalità rappresenta un limite al diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni ai sensi dell’articolo 321d CO. Il lavoratore non è tenuto a eseguire istruzioni che ledono la sua personalità56.
49 Cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 4C.262/2003 del 4 novembre 2003, consid. 3.1.
50 DTF 125 III 277, consid. 3c; DTF 130 III 699, consid. 4.1.
51 DTF 121 III 60, consid. 3c.
52 Revisione della legge sul personale della Confederazione (LPers) – Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione, n. 3.1.11.
53 DTF 110 II 172, consid. 2a; sentenza del Tribunale dei Probiviri di Olten-Gösgen, JAR 1984, 99.
54 DTF 129 III 276, consid. 3.1.
55 DTF 132 III 115, consid. 5.1.
56 Ibid., consid. 5.2.