Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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Mancanza di chiarezza

Nella decisione 127 III 310 il Tribunale federale ha affrontato per la prima volta la questione del diritto di segnalazione, che è ammesso come eccezione all’obbligo di discrezione. Il nesso con questo obbligo è evidente, ma resta comunque controverso. Anzitutto, l’obbligo di discrezione ai sensi dell’articolo 321a capoverso 4 CO vale soltanto per fatti di natura confidenziale; questa disposizione non è quindi applicabile nel caso di una segnalazione interna o esterna che riveli fatti di altro tipo. Il problema potrebbe essere risolto riunendo le condizioni per effettuare segnalazioni con quelle riguardanti l’obbligo di fedeltà. Tuttavia, quest’ultimo è stato precisato nel capoverso 4 sopra menzionato proprio attraverso un collegamento con l’obbligo di discrezione.

Inoltre, l’interpretazione prevalente secondo cui l’obbligo di discrezione andrebbe applicato anche agli atti illeciti non è molto coerente. Infatti, questo obbligo serve a tutelare i segreti di affari o le informazioni interne all’azienda destinate a restare confidenziali e l’inclusione di atti illeciti in questa categoria è un’operazione ambigua. È evidente che la rivelazione di atti illeciti commessi nell’azienda non sia nell’interesse del datore di lavoro, ma ciò è contrario allo scopo principale della norma, come conferma l’articolo 321a capoverso 1 CO, che definisce l’obbligo di fedeltà come la salvaguardia degli interessi legittimi del datore di lavoro. La condizione di legittimità degli interessi vale anche per l’obbligo di discrezione sia durante il rapporto di lavoro sia dopo la sua conclusione59.

Anche se le condizioni di base per effettuare una segnalazione restano indiscusse, una regolamentazione legislativa contribuirebbe a chiarire la situazione, permettendo ai destinatari della nuova norma di identificare facilmente le regole e la loro portata.

Mancanza di prevedibilità

Una struttura legislativa in cui principi generali devono essere applicati a ciascun caso concreto comporta una certa mancanza di prevedibilità, necessaria nella misura in cui devono essere trovate soluzioni adatte alle diverse situazioni che si presentano nella realtà. I criteri imposti dalla pratica per determinare l’ammissibilità di una segnalazione sono appropriati. Inoltre, sono simili nel diritto civile (art. 321a cpv. 4 CO) e in quello penale. Del resto, le disposizioni delle leggi speciali forniscono puntualmente una base legale quando è necessario adottare regole divergenti da quelle generali.

Tuttavia, non tutte le questioni possono essere considerate risolte. Soprattutto per quanto riguarda il diritto di segnalazione, la DTF 127 III 310 non definisce né l’interesse superiore che permette di derogare all’obbligo di discrezione, né le circostanze che giustificherebbero una segnalazione esterna diretta. Eppure si tratta di due questioni centrali della problematica della segnalazione di irregolarità. Pur tenendo conto delle circostanze specifiche dei singoli casi, è opportuno adottare regole più precise, che dovrebbero essere definite a livello legislativo. Attendere gli sviluppi della giurisprudenza significherebbe permettere licenziamenti e altre sanzioni, che sarebbero poi impugnate in tribunale. È preferibile evitare per quanto possibile questo tipo di conflitti, adottando una regolamentazione legale che disciplini le condizioni della segnalazione di irregolarità.

59 Sentenza del Tribunale federale 4C.69/2007 del 21 giugno 2007, consid. 3.3.3.