Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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Le altre misure di ritorsione rientrano soprattutto nel campo della protezione della personalità. La necessità di legiferare sussiste quindi soltanto nei rari casi in cui la misura di ritorsione non costituisce una lesione della personalità del lavoratore.

Bei den anderen Vergeltungsmassnahmen ist zur Hauptsache der Persönlichkeitsschutz betroffen. Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf ist diesfalls nur im seltenen Fall von Vergeltungsmassnahmen auszumachen, die die Persönlichkeit des Arbeitnehmers nicht verletzen.

1.2 Soluzioni analizzate

1.2.1 Regolamentazione delle procedure interne di segnalazione

Pur non facendo parte del mandato della mozione Gysin, questo aspetto merita di essere esaminato, dal momento che è stato al centro di molte discussioni, in particolare nell’ambito dei cambiamenti effettuati per conformarsi alla sezione 301 della Sarbanes-Oxley Act 61. È ipotizzabile sancire per legge l’obbligo di instaurare una procedura interna di segnalazione, insieme alle rispettive condizioni.

In questo ambito non è necessaria una regolamentazione generale. Le procedure interne di segnalazione sono degli strumenti efficaci per rilevare irregolarità nell’organizzazione, ma ciò non giustifica l’imposizione di obblighi generali. Ogni organizzazione deve essere libera di scegliere le modalità del proprio controllo interno. Una procedura interna di segnalazione, infatti, in alcuni casi potrebbe risultare inadeguata e generare costi inutili per molte aziende ed enti pubblici.

1.2.2 Legge speciale

La mozione Gysin chiede di inserire delle norme nel Codice delle obbligazioni, come pure di adottare un disciplinamento analogo anche nel settore pubblico. È quindi pensabile l’adozione di una legge speciale che contempli i rapporti di lavoro sia del settore privato che di quello pubblico, analogamente alla LPar. In quest’ultimo caso, la legge speciale aveva l’intento di regolamentare la questione della parità dei sessi in tutti i rapporti di lavoro: per il settore privato, il personale federale, cantonale e comunale62. Come esposto in seguito, il presente avamprogetto rinuncia a una regolamentazione nell’ambito del diritto pubblico cantonale, ragione per cui non è necessario ricorrere a una legge speciale.

Il presente avamprogetto riprende quindi il mandato legislativo della mozione Gysin adottata (n. 1 e 2), ovvero la modifica del Codice delle obbligazioni. La regolamentazione nell’ambito del diritto pubblico federale viene trattata qui di seguito.

61 Cfr. il n. 1.1.3.1

62 Messaggio concernente la legge federale sulla parità dei sessi e il decreto federale relativo a una modifica dell’ordinanza sull’attribuzione degli uffici ai dipartimenti e dei servizi alla Cancelleria federale del 24 febbraio 1993, FF 1993 I 987, n. 155