Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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Contestazione delle misure di ritorsione

Per contestare delle misure prese nei suoi confronti nell’ambito del rapporto di lavoro, chi denuncia irregolarità deve agire sul piano civile. Se soggiace all’obbligo di segretezza, potrebbe incorrere in procedimenti penali. In questo caso, è determinante la prova della fondatezza della segnalazione. Tuttavia, il datore di lavoro o altre persone potrebbero invocare l’obbligo di segretezza per rifiutare di testimoniare o di presentare documenti. Nei codici di procedura civile o penale vengono considerati gli interessi in gioco: gli articoli 170-173 CPP e l’articolo 163 del disegno di Codice di procedura civile svizzero (D-CPC)57 prevedono restrizioni al diritto di rifiutare di deporre e di cooperare.

1.1.4 Lacune del diritto in vigore e necessità di legiferare

1.1.4.1 Obbligo di segnalazione

Nel settore privato, contrariamente al diritto di segnalazione, l’obbligo di segnalazione non è controverso, poiché la legislazione fornisce sufficienti risposte alla questione. L’obbligo di segnalare irregolarità al datore di lavoro può continuare a essere determinato in funzione del singolo caso, sulla base dei criteri riconosciuti derivanti dall’obbligo di fedeltà. Per il settore privato non è necessario analizzare la possibilità di un obbligo generale di denuncia alle autorità, poiché è sufficiente la sua introduzione nell’ambito di leggi speciali concernenti settori particolari.

Nel settore pubblico, invece, per quanto riguarda le infrazioni penali, la questione è diversa. L’obbligo di denuncia esiste già in alcuni Cantoni ed è stato introdotto nel CPP per le autorità penali federali (art. 302 CPP). Anche le altre autorità federali sono tenute a rispettarlo in virtù di leggi speciali. Soprattutto in rapporto con casi di corruzione e alla luce dell’evoluzione a livello internazionale in materia, in questo settore è più importante sancire un obbligo generale di denuncia. Altre informazioni in merito sono contenute nel messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP)58.

1.1.4.2 Condizioni del diritto di segnalazione

La legislazione vigente chiarisce le condizioni per effettuare segnalazioni. Esse fanno parte delle regole generali che precisano l’obbligo di fedeltà e discrezione, nonché dei limiti previsti per gli obblighi di segretezza. Inoltre sono contenute nei regolamenti specifici concernenti settori particolari.

Tuttavia, l’attuale struttura legislativa è controversa: le regole generali danno adito a diverse interpretazioni e la loro concretizzazione dipende per definizione dalle circostanze specifiche. Ne consegue una mancanza di chiarezza e prevedibilità che, insieme al dilemma cui è confrontato il lavoratore che scopre irregolarità e alle eventuali ripercussioni di una segnalazione, rende insoddisfacente l’attuale situazione. Del resto, un disciplinamento legale è necessario per determinare il peso da dare alla segnalazione rispetto all’obbligo di fedeltà e discrezione.

57 Messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero, FF 2006 6593

58 FF 2008 7093