Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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integrate nel disegno di legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione63.

Funzioni pubbliche cantonali

Nonostante la regolamentazione dell’obbligo e del diritto di segnalazione sollevi in fondo gli stessi quesiti a livello cantonale, è necessario analizzare la competenza della Confederazione in materia di disciplinamento dei rapporti di lavoro nei Cantoni.

La competenza di disciplinare i rapporti di lavoro spetta anzitutto ai Cantoni stessi. Tuttavia, la Confederazione può emanare prescrizioni di diritto pubblico valide per i Cantoni allo scopo di proteggere i lavoratori (art. 110 Cost.). Invece, il diritto privato (art. 122 Cost.) non è applicabile alle funzioni pubbliche cantonali, salvo se leggi cantonali sul personale contengono pertinenti rinvii o se si tratta di colmare delle lacune.

L’adozione di una legge speciale sul modello della LPar che contempli anche il diritto pubblico permetterebbe una regolamentazione adeguata per le funzioni pubbliche cantonali. Tuttavia nel caso in questione non è indispensabile adottare questa soluzione. Per quanto concerne la LPar, l’applicazione coerente del principio di parità dei sessi giustificava l’adozione di una legge che potesse essere applicata a tutti i rapporti di lavoro. Ovviamente, la definizione di condizioni univoche per la segnalazione favorisce il perseguimento di reati o di altri illeciti in maniera analoga in tutti i casi. Inoltre, nella mozione adottata è richiesta una protezione equivalente per i lavoratori del settore pubblico e per quelli del settore privato. Tuttavia, è fatto salvo il segreto d’ufficio, che può essere regolamentato liberamente dai Cantoni, i quali sono in grado di determinare meglio i bisogni delle proprie amministrazioni e devono quindi essere liberi di definire la portata del segreto d’ufficio cui vincolare i loro impiegati.

È probabile che la legislazione federale, pur non riguardando le funzioni pubbliche cantonali, servirà comunque da modello per i Cantoni e costituirà la base delle pratiche e delle regole applicate a livello cantonale. Nel presente avamprogetto si rinuncia pertanto alla regolamentazione dell’obbligo e del diritto di segnalazione per le funzioni pubbliche cantonali. Il DFGP, comunque, ha trasmesso ai Cantoni le raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) con l’invito di esaminarle64.

1.2.4 Obbligo di segnalazione nel settore pubblico e privato

La mozione Gysin affronta principalmente la questione del diritto di segnalazione, chiedendo in quali casi un lavoratore può segnalare un’irregolarità, eventualmente all’esterno, e di che protezione legale deve godere in questo ambito. Diversa è la questione dell’obbligo di segnalazione che all’interno non viene definito dalla ponderazione tra l’obbligo di fedeltà e discrezione da una parte e l’importanza della segnalazione dall’altra, ma piuttosto dalla determinazione dei casi in cui la segnalazione è imposta dall’obbligo di fedeltà. L’obbligo di segnalare all’esterno costituisce invece un’ingiunzione per chi vi è sottoposto, indipendentemente dagli

63 FF 2008 7153

64 Cfr. n. 1.6.1