Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

1.2.3 Regolamentazione nel diritto pubblico federale e cantonale

L'analisi del diritto vigente ha dimostrato che dal punto di vista legislativo la situazione nel settore privato e in quello pubblico è simile. Tuttavia, sulla base di un esame approfondito, trova giustificazione una regolamentazione differenziata. Infatti, nel diritto pubblico la necessità di definire un obbligo generale di segnalazione è molto più urgente, come confermato dal mandato della mozione Gysin (n. 4). Inoltre, le condizioni e le sanzioni relative al diritto di segnalazione possono essere disciplinate in maniera differenziata. Nonostante i limiti imposti al segreto d’ufficio siano attualmente definiti anche in base ai criteri dell’interesse preponderante e della proporzionalità, non è da escludere che questi principi vengano applicati in maniera diversa a livello legale.

Funzioni pubbliche federali

L'obbligo generale di segnalazione deve essere disciplinato nella LPers, dal momento che l’introduzione di un tale obbligo non viene presa in considerazione nel settore privato. Invece, per quanto riguarda il diritto di denuncia, esistono due possibilità. Poiché le condizioni di tale diritto non sono definite nella LPers, la modifica del CO può essere applicata al personale federale mediante un rinvio specifico nell'articolo 14 capoverso 3 lettera a LPers e uno generale nell’articolo 6 capoverso 2 LPers. Così facendo, le condizioni del diritto di denuncia sarebbero identiche per il settore privato e le funzioni pubbliche federali. L'altra possibilità consiste nell’introdurre un’apposita regolamentazione nella LPers.

Nell’avamprogetto viene scelta questa seconda opzione, poiché è più coerente regolamentare l’obbligo e il diritto di denuncia nel loro insieme nell’ambito della LPers. In questo modo, le regole possono essere individuate in maniera più chiara rispetto a un semplice rinvio al CO. Inoltre, nel settore pubblico il diritto di denuncia può essere interpretato da diversi punti di vista: da un lato è giustificato un approccio più restrittivo rispetto al settore privato a causa dell’importanza del segreto d’ufficio; dall’altro, l’obbligo di fedeltà nella funzione pubblica non serve a tutelare l’interesse di un datore di lavoro privato, bensì di istituzioni pubbliche e quindi, in ultima analisi, l’interesse pubblico. Visto che la segnalazione di irregolarità ha appunto lo scopo di tutelare l’interesse pubblico, è giustificata anche un’interpretazione più estesa del diritto di denuncia. Inoltre, un obbligo di segnalazione può indurre a un’analisi differenziata del diritto di segnalazione: qualsiasi irregolarità sottoposta all’obbligo di denuncia logicamente non soggiace più al rispettivo diritto. La differenza tra il settore pubblico e quello privato è evidente anche nell’ambito della protezione contro le ritorsioni, dal momento che la reintegrazione dopo una disdetta abusiva è più usuale nel settore pubblico. Attraverso una regolamentazione unitaria dell’obbligo e del diritto di segnalazione nell’ambito della LPers sarà più facile tenere conto di tutti questi aspetti. Ciò non toglie che per i punti che possono essere affrontati allo stesso modo nel diritto pubblico e privato sarà sempre possibile rifarsi anche alle norme del CO.

Sul piano formale, le modifiche proposte riguardo all’obbligo e al diritto di segnalazione del personale federale sono state separate dal presente avamprogetto e