Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

obblighi di fedeltà e discrezione ed è importante soprattutto ai fini del perseguimento penale.

La mozione Gysin adottata cita l’obbligo di segnalazione soltanto in rapporto con la funzione pubblica federale in caso di infrazioni penali. In realtà, è necessario analizzare la questione dell’introduzione di un obbligo generale di segnalazione. Infatti, il diritto vigente prevede già un obbligo di segnalazione all’interno (subordinato a seconda dei casi all’obbligo di fedeltà) o all’esterno (in alcuni ambiti particolari). Questo vale sia nel settore privato sia in quello pubblico.

Per il settore privato, l’obbligo di segnalazione è disciplinato in maniera soddisfacente nel diritto in vigore. Non sarebbe giusto perdere di vista il preciso mandato della mozione Gysin sancendo un obbligo generale, invece di disciplinarlo settorialmente mediante leggi speciali laddove necessario in ambiti particolari. Anche l’obbligo di fedeltà può essere concretizzato o esteso per convenzione.

Per il settore pubblico la situazione è diversa, soprattutto per quanto riguarda il perseguimento di infrazioni penali. Dal momento che la questione delle segnalazioni nell’ambito delle funzioni pubbliche federali è stata trattata in un altro progetto, si rinvia alle proposte e spiegazioni di quest’ultimo65.

1.2.5 Sanzioni più severe per licenziamenti abusivi o ingiustificati

Nel diritto vigente un licenziamento dovuto a una segnalazione eseguita nel rispetto dell’obbligo di fedeltà e discrezione è considerato abusivo o ingiustificato sulla base delle norme generali del diritto del lavoro. Le sanzioni applicate sono quindi analoghe a quelle previste per qualsiasi altro licenziamento abusivo o ingiustificato. Conformemente al mandato della mozione Gysin (n. 2), questi principi sono stati riesaminati, al fine di garantire una protezione sufficiente ai lavoratori che segnalano irregolarità.

Spesso il lavoratore che scopre irregolarità sul posto di lavoro sceglie di non segnalarle per paura di eventuali misure di ritorsione, soprattutto il licenziamento. Di conseguenza, vengono taciuti fatti che sarebbe stato legittimo denunciare. È in questo contesto che va analizzata l’importanza di introdurre sanzioni più severe per licenziamenti abusivi.

Nei rapporti che sottostanno al diritto pubblico la sanzione più severa attualmente prevista contro il licenziamento abusivo o ingiustificato è la reintegrazione dell’impiegato, che in tal modo conserva il proprio posto di lavoro o ottiene una nuova funzione. È quindi garantita una protezione sufficiente contro eventuali ritorsioni, a maggior ragione in presenza di un obbligo di segnalazione. In questo caso, infatti, l’obbligo di fedeltà o discrezione non può giustificare un eventuale licenziamento, anzi, è vero il contrario. Infatti, se l’impiegato non rispetta il suo obbligo di segnalazione, rischia di essere sanzionato. Vanno quindi assolutamente punite le misure di ritorsione contro comportamenti conformi all’obbligo di segnalazione. A questo proposito si rinvia alle soluzioni proposte nel disegno di legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione66.

65 Cfr. n. 1.1.4.1

66 Messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP; FF 2008 7093).