Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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del carattere abusivo del licenziamento a seguito di una segnalazione forniscono un quadro chiaro ai lavoratori che scoprono irregolarità. I casi in cui esiste un interesse preponderante saranno stabiliti dalla legge. Inoltre, anche la precedenza delle segnalazioni interne su quelle esterne sarà sancita espressamente. Per i licenziamenti abusivi, la sanzione prevista dal diritto in vigore rappresenta una soluzione equilibrata che ha un effetto di prevenzione senza per questo favorire segnalazioni e pretese esagerate, con i conflitti che ne possono scaturire.
Tali considerazioni non valgono per le funzioni pubbliche, dove gli impiegati licenziati senza una giusta causa vengono reintegrati. Questa stessa sanzione può quindi essere prevista anche contro i licenziamenti a seguito di una segnalazione, dove è tanto più necessaria quando più l’impiegato agisce conformemente al suo obbligo di denuncia.
1.2.6 Sanzioni contro altre misure di ritorsione
Un divieto di altre misure di ritorsione potrebbe completare la protezione del lavoratore sancita dall'articolo 328 CO. Tuttavia, questo non dovrebbe valere soltanto per i casi di segnalazione. Non sarebbe logico proibire le rappresaglie contro le segnalazioni senza menzionare altri possibili motivi di ritorsione. Per questa ragione, il presente avamprogetto si attiene al principio della protezione della personalità del lavoratore conformemente al diritto vigente, che già contempla le misure di ritorsione principali, quali il mobbing, l’assegnazione di compiti non corrispondenti alle qualifiche del lavoratore e la disparità di trattamento. Del resto, il mandato della mozione Gysin (n. 2) si limita a citare il licenziamento, che resta la misura di ritorsione più grave.
Per quanto riguarda le funzioni pubbliche federali è stata scelta un’altra soluzione. Ulteriori spiegazioni sono contenute nel messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge sull’organizzazione delle autorità penali68.
1.3 Le modifiche proposte
Il presente avamprogetto riguarda i rapporti di diritto privato e propone una modifica del Codice delle obbligazioni. Sono tuttavia illustrate anche le proposte che riguardano le pubbliche funzioni federali.
1.3.1 Modifica del Codice delle obbligazioni
Condizioni per una segnalazione (art. 321abis e 362)
Conformemente al mandato della mozione Gysin (cfr. n. 1), la nuova disposizione sancisce le condizioni per una segnalazione nel Codice delle obbligazioni ed è quindi applicabile ai rapporti di diritto privato, salvo nei casi in cui rinvia al diritto pubblico o ne colma una lacuna.
La collocazione delle nuove norme dimostra chiaramente che l’intento è quello di sancire espressamente per legge l’obbligo di fedeltà. La normativa si basa sul diritto vigente. Sono mantenuti e precisati anche i criteri per definire l’interesse preponderante e la proporzionalità. La disposizione disciplina la segnalazione
68 FF 2008 7093