Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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interna indirizzata al datore di lavoro (cpv. 1), come pure quella esterna destinata all’opinione pubblica (cpv. 2 e 3). La segnalazione deve essere effettuata in buona fede. Sono fatti salvi il segreto professionale e le leggi speciali (cpv. 4, cfr. n. 1.4).
Le disposizioni che disciplinano le segnalazioni esterne sono state aggiunte all’elenco delle disposizioni vincolanti in materia. Pertanto nessun contraente può sancire condizioni più severe per le segnalazioni.
Licenziamento abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. d)
Il licenziamento entro i termini di disdetta dovuto a una segnalazione conforme all’articolo 321abisAP-CO è inequivocabilmente abusivo. Questo principio rispecchia la situazione attuale. Anche il licenziamento con effetto immediato è considerato ingiustificato, poiché chi effettua una segnalazione non viola l’obbligo di fedeltà. Pertanto non è necessario disciplinare espressamente questo aspetto.
La modifica è stata introdotta nel capoverso 2 per distinguere chiaramente i diversi ruoli in caso di segnalazioni. Il caso considerato è quello di un lavoratore che effettua una segnalazione e di un datore di lavoro che reagisce alla segnalazione, licenziando l’impiegato.
Riserva del segreto professionale e delle leggi speciali
Sono fatti salvi il segreto professionale e le leggi speciali.
Il segreto professionale tutela un interesse specifico di carattere confidenziale e prevale sui rapporti retti dal diritto del lavoro. La deroga prevista garantisce la confidenzialità per coloro che esercitano una professione vincolata dal segreto, come pure un’applicazione uniforme del segreto professionale indipendentemente dallo statuto di salariato o indipendente della persona tenuta a rispettare il segreto. Per ulteriori dettagli si rinvia alle spiegazioni fornite in seguito (cfr. n. 1.4).
La soluzione proposta non si applica nel caso in cui il diritto o l’obbligo di segnalare siano disciplinati da una legge speciale. Pertanto sarà sempre possibile applicare le soluzioni vigenti in alcuni settori particolari e adottarne di nuove in futuro, a prescindere dal fatto che siano più o meno restrittive.
1.3.2 Funzioni pubbliche federali
Il disegno di legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione69 propone di introdurre nella LPers un nuovo articolo 22a, il quale sancisce l’obbligo di denunciare crimini e delitti perseguibili d’ufficio (cpv. 1) e il diritto di segnalare altre irregolarità al Controllo federale delle finanze (cpv. 2). Il licenziamento dovuto a una segnalazione ai sensi dell’articolo 22a LPers può essere annullato e l’impiegato può essere reintegrato (art. 14 cpv. 1 lett. d D-LPers). Sono vietate anche tutte le altre penalizzazioni nella posizione professionale (art. 22a cpv. 5 D-LPers). Per ulteriori dettagli si rinvia al summenzionato disegno di legge.
69 FF 2008 7153