Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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1.6 Diritto internazionale, rapporto con il diritto europeo e diritto comparato
1.6.1 Diritto internazionale
Il diritto internazionale disciplina la segnalazione nel contesto delle norme di lotta alla corruzione. Le segnalazioni da parte di impiegati di casi di corruzione sul posto di lavoro costituiscono spesso l’unico mezzo per scoprirli e sono pertanto molto importanti. La Svizzera ha aderito alla Convenzione dell’OCSE del 17 dicembre 199770 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. L’articolo 12 della Convenzione incarica il Gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione nelle operazioni economiche internazionali di supervisionare l’attuazione di un programma di controlli sistematici per sorvegliare e promuovere la piena applicazione della Convenzione. La Svizzera ha anche ratificato la Convenzione penale del 27 gennaio 199971 sulla corruzione, il cui articolo 22 sancisce una protezione legale per le persone che forniscono informazioni relative a reati contemplati dalla Convenzione stessa. Tuttavia ciò vale soltanto per le persone accusate che accettano di cooperare con gli organi giudiziari72. L’articolo 24 sancisce un controllo di cui è responsabile il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO). L’articolo 9 della Convenzione civile del Consiglio d’Europa del 4 novembre 199973 sulla corruzione sancisce una protezione adeguata contro qualsiasi sanzione indebita contro degli impiegati che, in buona fede e sulla base di sospetti ragionevoli, segnalano casi di corruzione ad altre persone o alle autorità competenti. La Svizzera non ha ratificato tale Convenzione. La Convenzione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 2003 sulla corruzione contiene, dal canto suo, una disposizione simile nell’articolo 33. La Svizzera intende ratificare tale Convenzione74. La legislazione svizzera vigente è conforme all’articolo 33, che è poco restrittivo75.
Nel suo rapporto di valutazione del 24 dicembre 2004 sulla situazione in Svizzera, il Gruppo di lavoro dell’OCSE sulla corruzione raccomanda al nostro Paese di verificare quali sono i mezzi più appropriati per garantire una protezione efficace delle persone che collaborano con la giustizia e in particolare dei lavoratori che segnalano in buona fede dei sospetti di corruzione. Si tratta, infatti, di incoraggiare queste persone a effettuare tali segnalazioni senza dover temere misure di ritorsione sotto forma di un licenziamento76. Nel rapporto successivo del 2 maggio 2007 sulla realizzazione delle raccomandazioni del secondo ciclo di valutazione, il Gruppo di lavoro cita le attività avviate in seguito alla mozione Gysin e riconosce che la raccomandazione è stata parzialmente realizzata77.
70 RS 0.311.21
71 RS 0.311.55
72 Messaggio del 10 novembre 2004 concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo (Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale), FF 2004 6189 n. 2.2.15.1.
73 STE n. 174
74 Messaggio del 21 settembre 2007 concernente la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, FF 2007 6665.
75 Ibid. n. 2.3.2.7
76 n. 146 lett. c
77 n. 8