Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La soluzione proposta soddisfa la richiesta formulata nella mozione Gysin. Le ragioni che giustificano tale soluzione sono esposte dettagliatamente nel capitolo che spiega la necessità di legiferare (n. 1.1.4) e in quello che descrive le varianti esaminate (n. 1.2). Qui di seguito sono riassunti i contenuti principali della soluzione proposta e le conseguenze in materia di diritto penale.

Necessità di disciplinare la segnalazione in una legge

Il disciplinamento in una legge consente di rimediare alla mancanza di chiarezza e prevedibilità della situazione attuale. Infatti, al momento vigono contemporaneamente norme generali che scaturiscono dall’applicazione dell’obbligo di fedeltà e di discrezione, eccezioni sancite dal diritto penale, come pure regole specifiche previste da leggi speciali. In base alla prassi vigente sono stati definiti criteri per le segnalazioni fondate, tuttavia restano irrisolte questioni importanti (esistenza di un interesse preponderante, legittimità di una segnalazione esterna immediata). La legge dovrebbe inoltre disciplinare anche il caso di un licenziamento abusivo come misura di ritorsione.

Rispetto dei criteri formulati nella legislazione vigente

La soluzione proposta si basa sul criterio dell’interesse preponderante e della proporzionalità. Si tratta di criteri ampiamente riconosciuti che consentono di tenere conto dell’interesse pubblico in merito a una segnalazione, tutelando nel contempo quello del datore di lavoro. Pertanto il sistema non rimette sostanzialmente in discussione l’obbligo di fedeltà e di discrezione e non incoraggia neppure le segnalazioni infondate o chiaramente esagerate.

Rispetto dei principi attuali del diritto del lavoro

La soluzione proposta è in linea con le norme vigenti della legislazione sul lavoro. Il caso particolare di un licenziamento è sanzionato dagli articoli 336 e seguenti, come pure 337 e seguenti CO. Secondo tali disposizioni un licenziamento dovuto a una segnalazione legittima è abusivo e questo motivo ha la stessa valenza di qualsiasi altro motivo elencato. D’altro canto non è prevista una protezione maggiore contro il licenziamento dovuto a una segnalazione.

Ripercussioni sulle norme penali per la tutela del segreto

La soluzione proposta da inserire nel Codice delle obbligazioni non è stata sancita direttamente nel Codice penale come eccezione ai segreti protetti dal diritto penale. Tali segreti, infatti, sono già oggi soggetti a eccezioni quando una segnalazione si basa su motivazioni di carattere generale in materia penale. Pertanto la fattispecie di cui all’articolo 321abisAP-CO sarà considerata una motivazione di carattere generale contemplata dall’articolo 14 CP. Tale disposizione sancisce che un’azione imposta o consentita dalla legge non è punibile. Ne consegue che, come statuisce l’articolo 14 CP, una segnalazione conforme all’articolo 321abis AP-CO non è punibile. La preminenza dell’articolo 321abis AP-CO sul diritto penale è legittima nell’ottica della protezione dell’autore della segnalazione. La tutela degli autori delle segnalazioni presuppone infatti un’applicazione coordinata del diritto del lavoro e di quello penale. Non sarebbe coerente considerare ammissibile e lecita una segnalazione in virtù del diritto del lavoro e tutelare il lavoratore, mentre rimane possibile avviare procedimenti penali nei suoi confronti per la stessa segnalazione.