Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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Nel contesto delle attività del Consiglio d’Europa il GRECO ha a sua volta sottolineato, nel rapporto di valutazione sulla Svizzera del 4 aprile 2006, che l’adozione di una legislazione che protegge gli autori di segnalazioni può contribuire a individuare più facilmente i casi di corruzione in Svizzera, sia nel settore privato sia in quello pubblico. Il GRECO auspica una protezione contro qualsiasi misura di ritorsione e raccomanda dunque alla Svizzera di varare una legge quadro destinata a proteggere efficacemente le persone che segnalano casi sospetti di corruzione78. Il GRECO ha chiesto di dare seguito a tale raccomandazione entro il 31 ottobre 2009. Il 3 settembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di adempiere alle raccomandazioni del GRECO, una delle quali riguarda l’avvio di una procedura di consultazione sul presente avamprogetto. Il DFGP ha trasmesso le raccomandazioni anche ai Cantoni invitandoli a esaminarle.
Nel caso Guja contro Moldova79 la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul problema della segnalazione in relazione alla libertà di espressione. Innanzitutto la Corte ha sentenziato che la libertà di espressione include la comunicazione di informazioni e contempla anche l’ambito professionale (consid. 51 e 52), spiegando che le condizioni dettate dalle basi legali e dall’interesse pubblico non costituiscono un problema quando si rispetta la confidenzialità e l’obbligo di discrezione. Nel caso specifico si trattava di ponderare fra gli interessi del datore di lavoro, ovvero la pubblica amministrazione, e l’interesse generale a divulgare informazioni (consid. 69 segg.). Un interesse pubblico preponderante può quindi avere maggior peso dell’obbligo di discrezione, anche se l’informazione dell’opinione pubblica deve avvenire solo se una segnalazione al datore di lavoro o alle autorità non sortisce alcun effetto (consid. 73-74). La Corte conclude che occorre valutare anche se le informazioni sono corrette e stabilire quali sono le motivazioni dell’impiegato (consid. 75 e 77).
1.6.2 Rapporto con il diritto dell’Unione europea
La norme sul diritto del lavoro adottate dall’Unione europea non comprendono disposizioni sulla segnalazione. La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro80, esclude qualsiasi atto discriminatorio soltanto se riguarda la religione, le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (art. 1) e non contempla le misure di ritorsione.
1.6.3 Diritto comparato
Stati Uniti
La Whistleblower Protection Act (WPA) del 198981protegge gli autori di segnalazioni che esercitano pubbliche funzioni federali senza tuttavia stabilire un elenco esaustivo di irregolarità denunciabili. La legislazione federale americana non sancisce alcuna protezione nel settore privato, che tuttavia è disciplinato da una serie di leggi specifiche. La più importante è la Sarbanes-Oxley Act (SOX) che è stata varata nel 200282 e si applica alle società di cui alle sezioni 12 e 15d della Securities
78 n. 156, ii
79 Sentenza del 12 febbraio 2008, caso n. 14277/04
80 GUL 303 del 2.12.2000, p. 16
81 Cfr. 5 USC § 1213 e 5 USC 2302 b 8
82 Cfr. 18 USC § 1514A sezione 806