Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine
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Sostanzialmente quindi le disposizioni legali sull’obbligo di discrezione si devono applicare anche nel diritto penale. Il segreto d’ufficio (art. 320 CP) è ad esempio limitato dall’obbligo e dal diritto di segnalazione previsto nell’esercizio delle pubbliche funzioni federali. In alcuni casi non è nemmeno necessario appellarsi all’articolo 14 CP. Il segreto d’ufficio e quello commerciale garantiti dall’articolo 162 CP devono essere sanciti da un obbligo legale o contrattuale, poiché l’obbligo di discrezione sancito nell’articolo 321a capoverso 4 CO ha la precedenza. Ne consegue che la limitazione dell’obbligo di discrezione sancito dall’articolo 321abis AP-CO influenza direttamente l’applicazione dell’articolo 162 CP.
L’applicazione dell’articolo 321abis AP-CO non è invece appropriata se il segreto da proteggere ha un’importanza ben precisa nell’ottica dell’obbligo di discrezione in virtù del diritto del lavoro. La questione concerne soprattutto il segreto professionale protetto in virtù degli articoli 321 CP, 47 LB e 43 LBVM, che infatti è oggetto di una deroga sancita nell’articolo 321abis capoverso 4 AP-CO. Tale deroga esclude che degli impiegati tenuti a rispettare il segreto professionale possano appellarsi all’articolo 321abis AP-CO in relazione con l’articolo 14 CP.
Quindi l’articolo 321abis capoversi 1-3 AP-CO non si applica ai lavoratori soggetti al segreto professionale. Ciò tuttavia non preclude loro in assoluto la possibilità di effettuare segnalazioni. Come avviene già attualmente, sarà la prassi a concretizzare i principi generali, ponderando tra l’interesse a effettuare una segnalazione e quello di proteggere il segreto professionale. La considerazione del segreto professionale potrebbe indurre ad avvallare una segnalazione, ma a condizioni più severe.
La deroga a favore del segreto professionale è legittima, poiché esso impone regole ben precise in seno a determinate categorie professionali e non è necessariamente contemplato dai contratti di lavoro o dall’obbligo di discrezione che ne scaturisce. Si tratta più in generale di rapporti di lavoro le cui condizioni dipendono dal tipo di incarico. In questi casi, per proteggere il rapporto di fiducia con la clientela, possono essere sancite regole più restrittive sul diritto di segnalazione. Pertanto la soluzione qui proposta non è sempre la più indicata come eccezione basata sull’articolo 14 CP. Può persino causare dei problemi. La validità di motivazioni di carattere generale non è infatti sempre riconosciuta quando manca un’autorizzazione scritta dell’autorità superiore o di vigilanza di cui all’articolo 321 numero 2 CP. Nel caso in cui lo sia, l’articolo 321abis AP-CO sarebbe applicabile soltanto se la persona coinvolta è soggetta a un contratto di lavoro e non semplicemente mandatario di un incarico. Pertanto potrebbero appellarsi all’articolo 321abis AP-CO unicamente gli impiegati contemplati dagli articoli 47 LB e 43 LBVM, mentre ad esempio i mandatari non potrebbero farlo.
1.5 Rapporto fra i compiti e le risorse finanziarie
Il presente avamprogetto riguarda il settore privato e agevola la scoperta di reati e atti illeciti. Inoltre facilita il compito alle autorità incaricate di applicare la legge. Non sono necessarie risorse finanziarie supplementari.