Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/41: Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) · 40 pagine

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sulla tutela dell’ambiente, della salute o della sicurezza sul posto di lavoro sanciscono anch’esse una protezione.

Francia

La Francia non applica norme particolari in materia di segnalazione, salvo se si tratta di corruzione. L’articolo L 1161-1 del codice del lavoro, introdotto mediante la legge numero 2007-1598 del 13 novembre 2007 sulla lotta alla corruzione116, sancisce l’illegittimità di qualsiasi licenziamento o atto di discriminazione a scapito di un impiegato che in buona fede ha riferito o testimoniato al suo datore di lavoro oppure alle autorità giudiziarie o amministrative, di atti di corruzione di cui è giunto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. L’impiegato deve unicamente fornire degli elementi che rendono verosimile il suo racconto o la sua testimonianza su atti di corruzione. Per quanto riguarda le norme di carattere generale, nel novembre 2006 un gruppo di esperti ha elaborato un rapporto destinato al ministro del lavoro in cui si spiega che la legislazione francese sul lavoro potrebbe essere completata con norme analoghe a quelle summenzionate, ma che non vi è urgenza d’intervenire117.

I presupposti per una segnalazione da parte di un impiegato, come pure le sanzioni per eventuali misure di ritorsione, sono disciplinate dalle norme generali della legislazione sul lavoro. I presupposti sono stati definiti dalla Corte di cassazione, chiamata a esprimersi sulla legittimità di un licenziamento immediato come conseguenza di una colpa grave118. Di principio è consentito indirizzare una segnalazione alle autorità senza dover informare prima il datore di lavoro. Questa dev’essere veritiera e l’impiegato deve comportarsi in modo responsabile e agire in buona fede. È quindi sufficiente una segnalazione in buona fede senza bisogno di dimostrare la veridicità di quanto segnalato.

La Corte ha statuito che un impiegato che denuncia all’ispettore del lavoro delle circostanze che gli paiono sospette, indipendentemente dal fatto che si tratti di reati, non commette di per sé un errore. Neanche un monitore che denuncia fatti penalmente rilevanti compiuti a danno dei residenti di uno stabilimento commette un errore. Infine, neppure segnalare ai superiori affermazioni razziste da parte di un responsabile delle risorse umane costituisce una colpa, a condizione che ciò faccia parte dei compiti dell’impiegato.

La legislazione francese sancisce l’illegalità di un licenziamento in determinati casi, ovvero per discriminazione (art. da L 1132-1 a L 1132-4 del Codice del lavoro), come conseguenza di una causa intentata dall’impiegato in seguito a un licenziamento discriminatorio (art. L 1134-4), per molestie sessuali (art. da L 1153-1 a L 1153-3) o psicologiche (art. da L 1152-1 a L 1152-3). È contemplata anche la denuncia di atti di discriminazione o di molestie (art. L 1132-3, L 1152-2 e L 1153- 3). Le medesime norme si applicano, oltre che per i licenziamenti, anche per qualsiasi misura di ritorsione che ha la stessa valenza di un atto di discriminazione.

116 JORF n. 264 del 14 novembre 2007, pag. 18648.

117 Chartes d'éthique, alerte professionnelle et droit du travail français: état des lieux et perspectives, Rapporto a cura di Paul-Henri Antonmattei e Philippe Vivien, pagg. 27-29.

118 Cour de Cassation, Chambre sociale: Pourvoi n° 05-41504, 8 novembre 2006, Bull. 2006 n. 331, pag. 321; Pourvoi n. 04-41075, 12 luglio 2006, Bull. 2006 n. 245, pag. 232; Pourvoi n. 97-43268, 14 marzo 2000, Bull. 2000 V n. 104, pag. 81.