Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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disoccupazione (LADI) stabilisce infatti che le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione. Queste persone adempiono così la condizione di diritto più importante – assieme all’idoneità al collocamento – per la riscossione di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Dato che vi sarà un aumento del numero di persone in età lavorativa cui non sarà più versata una rendita AI, non si può escludere del tutto un certo slittamento verso l’assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia, considerato l’impegno profuso per un’effettiva reintegrazione degli assicurati e tenuto conto del fatto che si prevede la soppressione di 12'500 rendite ponderate sull’arco di sei anni, il fenomeno dovrebbe essere di lieve entità.
3.7 Ripercussioni sull’assicurazione malattie
3.7.1 Revisione delle rendite finalizzata all’integrazione
I costi dei provvedimenti di reintegrazione sono a carico dell’AI, inclusi i casi che comportano, tra gli altri, anche provvedimenti terapeutici o sanitari. Poiché questi provvedimenti sono “provvedimenti dell’AI” finanziati dall’AI, non vi è alcuna necessità di coordinamento né vi saranno ripercussioni finanziarie sull’assicurazione malattie.
3.7.2 Contributo per l’assistenza
Le prestazioni di cura per cui l’assicurazione delle cure medico-sanitarie versa prestazioni restano le stesse. Per contro, per i beneficiari del contributo per l’assistenza, per un settore chiaramente definito (le cure di base secondo l’art. 7 cpv. 3 lett. b OPre), la cerchia dei fornitori di prestazioni sarà estesa a privati assunti direttamente e in assenza di vincoli di parentela dall’assicurato. La modifica interesserà soltanto il 3 per cento delle prestazioni Spitex. Nel complesso il provvedimento non indurrà alcun aumento dei costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Nei singoli casi, le conseguenze dipenderanno dall’eventuale cambiamento di fornitore di prestazioni successivamente all’introduzione del contributo per l’assistenza:
se le cure di base precedentemente fornite da organizzazioni Spitex saranno dispensate da persone direttamente assunte dall’assicurato, l’assicurazione malattie risparmierà, in quanto il suo contributo scenderà da 54 a 30 franchi l’ora;
se le cure di base continueranno ad essere fornite da organizzazioni Spitex, i costi rimarranno invariati ;
aumenteranno invece per i beneficiari del contributo d’assistenza che assumeranno personale per le cure di base, ma che precedentemente, nonostante il bisogno, non avevano fatto ricorso a prestazioni dell’assicurazione malattie.
54 Legge federale del 25 giugno 1982 su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione LADI), RS 837.0