Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine
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dovrà stabilire che per le prestazioni di cura secondo il nuovo articolo 25a LAMal l’AI versa prestazioni sussidiariamente all’AMal.
Attualmente, tuttavia, l’assicurazione malattie versa contributi soltanto se le prestazioni sono fornite da infermieri, organizzazioni di cure e aiuto a domicilio o case di cura (art. 7 cpv. 1 OPre). Affinché i vantaggi del modello proposto possano essere estesi a tutte le prestazioni d’assistenza fornite per permettere il compimento degli atti ordinari della vita, nell’assicurazione malattie si dovrà prevedere, per l’entrata in vigore del contributo per l’assistenza, che i beneficiari di un contributo per l’assistenza possano percepire, per cure di base (ma non per visite o terapie), anche un contributo alle cure dell’assicurazione malattie, se le prestazioni sono fornite da persone riconosciute ai sensi delle disposizioni sul contributo per l’assistenza. Sono considerate tali le persone fisiche assunte direttamente dall’assicurato che non ne siano figli, genitori, nonni o partner. L’importo del contributo alle cure corrisponderà a quello del contributo per l’assistenza (presumibilmente 30 franchi l’ora) e sarà quindi nettamente inferiore alla tariffa di 54 franchi prevista per le organizzazioni Spitex (cfr. la proposta di modifica dell’art. 7a cpv. 1 lett. c OPre inviata in indagine conoscitiva il 18 dicembre 2008). L’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie OPre dovrà essere adeguata di conseguenza. Il versamento del contributo alle cure avviene nel quadro della LAMal, cioè secondo i principi di efficacia, appropriatezza ed economicità, solo su prescrizione o mandato di un medico e nel rispetto del principio del rimborso delle spese sostenute. La misura proposta dovrà inoltre essere impostata in maniera da non generare costi supplementari per l’assicurazione malattie (per un’attuazione senza incidenza sui costi si presuppone una media di mezz’ora al giorno). L’accertamento del bisogno da parte dell’ufficio AI nel quadro del contributo per l’assistenza per gli atti ordinari della vita deve essere strutturato in maniera tale da poter fungere da base anche per il calcolo del contributo alle cure dell’assicurazione malattie. Per gli assicurati, questo adeguamento apporterà un netto miglioramento nel settore delle cure di base, poiché l’aiuto necessario potrà essere maggiormente adeguato, in termini di tempo e di personale, ai bisogni individuali e coordinato meglio con altre prestazioni d’assistenza eventualmente necessarie.
Offerte di consulenza e sostegno
Le esperienze fatte nel progetto pilota e all’estero dimostrano che per potere attuare il modello di assistenza molti disabili hanno bisogno di sostegno. Di capitale importanza sono la formazione e la consulenza per il ruolo di datore di lavoro. Il maggior bisogno di consulenza e sostegno si registra all’inizio della partecipazione al modello d’assistenza. Nel progetto pilota questi servizi sono stati forniti dalle cosiddette basi regionali, a disposizione dei partecipanti per informazioni e consulenze gratuite. Per il contributo per l’assistenza non si prevede di finanziare gli organi di consulenza, ma di corrispondere ai beneficiari un importo da destinare alla formazione e alle consulenze necessarie nella fase iniziale. Entro questi limiti, l’AI rimborserà loro i costi sostenuti. Le consulenze occasionali ancora necessarie dopo la fase iniziale individuale saranno invece fornite nel quadro della consulenza sociale generale delle organizzazioni di aiuto ai disabili e di assistenza reciproca dei disabili. Non è previsto il finanziamento dell’assunzione fiduciaria dei compiti correlati al contributo per l’assistenza (p. es. il regolamento dei conti con le assicurazioni sociali ecc.). L’onere delle