Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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consulenze è stimato a otto ore per persona in media per il primo anno, a due per gli anni successivi.

Riduzione dell’assegno per grandi invalidi degli adulti che vivono in un istituto

Dal 2008 è in vigore la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della

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ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) . Con essa sono passate dall’AI ai Cantoni anche le competenze e le incombenze finanziarie relative agli istituti. Saranno dunque i Cantoni e i Comuni, e non l’AI, a beneficiare degli sgravi che il contributo per l’assistenza permetterà di conseguire nel settore degli istituti. Inoltre, anche altre prestazioni finanziate dai Cantoni, come Spitex o il rimborso delle spese di malattia e invalidità a carico delle PC saranno in parte sostituite dal contributo per l’assistenza, il che permetterà ai Cantoni un’ulteriore riduzione delle uscite. Lo sgravio dei Cantoni, stimato a 62 milioni di franchi l’anno in media, sarà almeno in parte trasferito all’AI secondo il seguente meccanismo:

‚ L’importo dell’assegno per grandi invalidi AI destinato ai 13'000 adulti residenti in un istituto sarà dimezzato ed ammonterà a 114 franchi il mese in caso di grande invalidità di grado lieve, a 285 in caso di grande invalidità di grado medio e a 456 in caso di grande invalidità di grado elevato. Le uscite dell’AI saranno così ridotte di 50 milioni di franchi l’anno in media.

‚ La riduzione degli assegni per grandi invalidi sarà in gran parte compensata dai Cantoni, dal momento che l’87 per cento dei beneficiari di un assegno per grandi invalidi residenti in un istituto percepisce anche PC (dato aggiornato al 2008). Secondo il sistema applicato dai singoli Cantoni per il finanziamento degli istituti questo può avvenire direttamente, mediante l’aumento delle prestazioni complementari destinate alla copertura dei costi di soggiorno finanziate dai Cantoni (art. 13 cpv. 2 LPC), o indirettamente, attraverso un aumento dei contributi cantonali alle 32

spese d’esercizio degli istituti .

31 Con la NPC, l’AI cessa di finanziare costruzione ed esercizio degli istituti per disabili. La responsabilità materiale e finanziaria del settore è passata in toto ai Cantoni. La copertura del fabbisogno vitale generale da parte delle prestazioni complementari è prevalentemente compito della Confederazione, ma i Cantoni ne sostengono i 3/8. Le prestazioni

complementari destinate alla copertura degli ulteriori costi d’istituto e di spese di malattia e invalidità scoperte sono invece ora completamente a carico dei Cantoni. Per contro, i Cantoni non partecipano più alle uscite dell’AI.

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Il meccanismo dipende dalle modalità di finanziamento degli istituti. Se l’istituto fattura l’AGI in aggiunta alla tassa giornaliera, la riduzione dell’AGI comporta per l’assicurato

sia la riduzione delle entrate (AGI) sia la riduzione delle uscite (l’importo dell’AGI fatturato dall’istituto) ed è quindi finanziariamente neutra. Nei casi in cui l’istituto non fattura separatamente l’AGI (art. 15b OPC-AVS/AI), la riduzione dell’AGI provoca una riduzione dei redditi computabili e di conseguenza un corrispondente aumento delle prestazioni complementari. Nei casi in cui gli istituti, in seguito alla riduzione dell’AGI, aumentano le loro tasse giornaliere (il che in molti casi può avvenire soltanto previa approvazione del Cantone), per gli assicurati interessati aumentano le spese computabili: questi assicurati hanno di conseguenza diritto a maggiori prestazioni complementari. Nei casi in cui gli istituti non aumentano le loro tasse giornaliere, i Cantoni possono compensarne la perdita di entrate aumentando i sussidi per le spese d’esercizio.