Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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condizioni riceveranno subito il contributo per l’assistenza volto a finanziare le prestazioni d’aiuto di cui necessitano. Finché queste ultime non sono state determinate e il contributo per l’assistenza non è stato accordato mediante una decisione formale, continuano ad essere versate le prestazioni concesse nel quadro del progetto pilota.

2.2 Modifica del diritto vigente

2.2.1 Modifica della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub)

Art. 21 cpv. 1bis (nuovo)

Il numero di candidati che possono ricevere una commessa nel quadro di una procedura di aggiudicazione è una questione di carattere generale e non concerne quindi unicamente la regolamentazione prevista nella 6a revisione AI per i mezzi ausiliari. Questo punto non va pertanto disciplinato nella LAI ma nella legge sugli acquisti pubblici.

Il committente può acquistare le prestazioni in blocco o separandole in lotti. Se l’ordinazione globale permette di ottenere prezzi più convenienti, la suddivisione in lotti può dal canto suo favorire la concorrenza. La suddivisione consente inoltre di ripartire meglio i rischi, in quanto riduce la dipendenza dai singoli appaltatori. Il committente può separare la prestazione complessiva in più tipi di prestazione, in zone geografiche delimitate o sotto il profilo quantitativo.

Se il committente ritiene opportuno suddividere l’acquisto in più lotti o autorizzare l’inoltro di offerte parziali, può aggiudicare più lotti o addirittura l’intero acquisto a un solo candidato, se questi ha presentato l’offerta economicamente più conveniente. Il committente può anche aggiudicare l’acquisto a più candidati, se intende in questo modo ridurre la sua dipendenza dai singoli appaltatori.

2.2.2 Modifica del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC)

Art. 89bis cpv. 6 n. 3a

Con la presente revisione, l’AI intende ridurre le proprie uscite. Allo scopo dovrà essere ridotto il numero delle rendite correnti e si dovrà promuovere attivamente la reintegrazione dei beneficiari di rendita. Se un assicurato cui sono state ridotte o soppresse prestazioni d’invalidità del 2° pilastro ridiviene invalido, l’istituto di previdenza che le versava è tenuto a versamenti dello stesso importo soltanto se tra la prima incapacità al lavoro e la nuova invalidità vi è un nesso temporale e materiale. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, se il tentativo d’integrazione non è sostanzialmente determinato da aspetti sociali e la sua riuscita sembra effettivamente probabile, il nesso temporale viene a cadere e l’istituto di previdenza non è tenuto a versare le stesse prestazioni d’invalidità che versava in precedenza.

A sostegno dei provvedimenti proposti dall’AI è dunque indispensabile adeguare la legislazione del 2° pilastro introducendo un meccanismo di protezione sia per gli assicurati, il cui timore di perdere definitivamente qualsiasi diritto a prestazioni