Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo

d’invalidità della previdenza professionale è manifestamente pregiudizievole per il loro impegno a reintegrarsi, sia per i nuovi datori di lavoro, rispettivamente per i loro istituti di previdenza, che dovrebbero versare prestazioni qualora insorgesse una nuova invalidità. Non va infatti dimenticato che nel caso degli assicurati cui è stata ridotta o soppressa una rendita d’invalidità il rischio che insorga un cosiddetto “evento dannoso”, quanto meno nel periodo immediatamente successivo alla revisione della rendita, è assai maggiore.

Le prestazioni d’invalidità minime sono disciplinate agli articoli 26 – 29 LPP. Nella previdenza obbligatoria, per la determinazione dell’invalidità e delle prestazioni che ne conseguono l’istituto di previdenza è tenuto a fondarsi sulla decisione dell’ufficio AI. Questo non è tuttavia il caso della previdenza più estesa e degli istituti di previdenza non registrati, anche se questi ultimi di regola si attengono anch’essi alla decisione dell’ufficio AI. Conformemente all’articolo 26 capoverso 3 LPP il diritto alle prestazioni cessa con la morte dell’assicurato o con la scomparsa dell’invalidità. Dunque, se l’ufficio AI riduce o sopprime una rendita in ragione di un calo del grado di invalidità, anche l’istituto di previdenza professionale ridurrà o sopprimerà le sue prestazioni d’invalidità.

L’adeguamento della legislazione relativa al 2° pilastro, rappresentato soprattutto dall’introduzione di un nuovo articolo 26a LPP, non dovrebbe tuttavia limitarsi al minimo legale. È infatti ragionevole garantire agli interessati una protezione completa, sia pure limitata nel tempo, per agevolare il successo delle revisioni finalizzate alla reintegrazione. Per gli istituti di previdenza, per altro, questa protezione non provoca un aumento dei costi, in quanto avevano già dovuto costituire un capitale sufficiente a coprire tutti gli obblighi futuri per le rendite correnti. Per questa ragione gli articoli 89bis capoverso 6 CC e 49 capoverso 2 LPP vanno completati con un rinvio alla nuova disposizione.

Affinché sia applicabile anche alle fondazioni di previdenza attive esclusivamente nel settore sovraobbligatorio, come p. es. le casse di previdenza per quadri, o nella previdenza più estesa, l’articolo 26a LPP concernente la continuazione dell’assicurazione dopo una riduzione o la soppressione della rendita AI è integrato negli articoli 89bis capoverso 6 CC e 49 capoverso 2 LPP.

2.2.3 Modifica della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 43ter (nuovo) Contributo per l’assistenza nella vecchiaia

Le persone che hanno beneficiato di un contributo per l’assistenza dell’AI devono poter fruire di un contributo per l’assistenza anche dopo il passaggio alla rendita di vecchiaia dell’AVS. Senza una tale garanzia dei diritti acquisiti per molte di queste persone non sarebbe più possibile mantenere lo stesso modus vivendi. Tuttavia, poiché il contributo per l’assistenza è versato solo per prestazioni rese necessarie dall’invalidità, non dalla vecchiaia, nell’AVS le prestazioni d’assistenza necessarie nei singoli ambiti della vita non potranno più aumentare.