Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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2.2.4 Modifica della legge federale del 6 ottobre 200643 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)

Art. 11 cpv. 3 lett. f

Nel calcolo della prestazione complementare annua, le prestazioni periodiche (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. d LPC) sono computate come reddito. Per evitare che sia computato anch’esso come reddito, il contributo per l’assistenza deve figurare espressamente nell’elenco delle eccezioni.

Non è invece oggetto dell’articolo 11 capoverso 4 LPC. Secondo l’articolo 42b capoverso 1 lettera b del disegno LAI il contributo per l’assistenza è infatti versato soltanto a persone che vivono a domicilio. L’eccezione disposta dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 11 capoverso 4 LPC è per contro riferita solo a persone che vivono in un istituto (cfr. art 15b OPC-AVS/AI).

Art. 14 cpv. 4

La disposizione dell’articolo 14 capoverso 4 LPC è dovuta alla 4a revisione AI. Nel caso delle persone che vivono a domicilio ed hanno un elevato bisogno di cure si devono poter eccedere gli importi limite di cui al capoverso 3. Dalle spese di cura da far valere va però dedotto l’assegno per grandi invalidi. Poiché anche il contributo per l’assistenza è finalizzato alla copertura delle spese di cura, deve essere dedotto anch’esso.

2.2.5 Modifica della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 26 cpv. 3 prima frase Nascita ed estinzione del diritto alle prestazioni

Come già ricordato, conformemente all’articolo 26 capoverso 3 LPP il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale si estingue con il decesso dell’assicurato o con la scomparsa dell’invalidità. Quindi, se l’ufficio AI riduce o sopprime una rendita, anche l’istituto di previdenza riduce o sopprime le sue prestazioni d’invalidità. Il nuovo articolo 26a prevede il rinvio a tempo determinato (in linea di principio due anni) dell’estinzione del diritto alle prestazioni del 2° pilastro in caso di revisione della rendita dovuta alla diminuzione del grado d’invalidità. Va dunque introdotta una riserva anche nell’articolo 26 cpv. 3 LPP.

Art. 26a (neu) Mantenimento della copertura assicurativa successivamente

ad una riduzione o alla soppressione della rendita

dell’assicurazione invalidità

Per le ragioni suesposte (cfr. commento esplicativo agli articoli 89bis cpv. 6 CC e 49 cpv. 2 LPP), a sostegno dei provvedimenti proposti dall’AI nel quadro del presente avamprogetto di revisione è indispensabile adeguare la legislazione

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RS 831.30