Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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relativa al 2° pilastro. L’adeguamento avviene soprattutto attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 26a.

Capoverso 1: il primo capoverso della nuova disposizione prevede che un beneficiario la cui rendita AI viene ridotta o soppressa in seguito a un calo del grado di invalidità resti assicurato a condizioni immutate presso l’istituto di previdenza che gli versa le prestazioni d’invalidità ancora per due anni. Il termine di due anni decorre dal momento in cui la riduzione o soppressione della rendita AI diviene effettiva. Il mantenimento della copertura è applicabile dopo ogni riduzione o soppressione di rendita decisa da un ufficio AI nel quadro di una revisione (questo non è tuttavia il caso quando la rendita è ridotta o soppressa nel quadro di una riconsiderazione, cioè quando la rendita concessa è frutto di un palese errore). Presso l’istituto di previdenza, l’assicurato resta dunque coperto come prima della revisione del grado d’invalidità e conserva tutti i diritti degli assicurati invalidi (segnatamente per quanto concerne le prestazioni per superstiti e il conto di vecchiaia). Inoltre conserva il diritto alle prestazioni d’invalidità della previdenza professionale concessegli prima della revisione del grado d’invalidità da parte dell’ufficio AI (ev. prestazioni ridotte, cfr. commento al cpv. 3). Durante il periodo di prolungamento della copertura né l’assicurato né il datore di lavoro versano contributi. L’istituto di previdenza ha infatti già dovuto finanziare anche le prestazioni d’invalidità future e non assume quindi alcun nuovo rischio imprevisto. L’esenzione dal versamento dei contributi va inoltre a rafforzare i provvedimenti volti a incentivare alla reintegrazione assicurati e datori di lavoro.

Il Consiglio federale regolamenterà a livello d’ordinanza l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria del salario percepito durante il periodo di proroga ai sensi dell’articolo 26a dall’assicurato reintegrato. Per le persone già assicurate nel 2° pilastro in virtù del mantenimento della copertura presso l’istituto tenuto a versare le prestazioni d’invalidità, l’esenzione del nuovo salario dall’assicurazione obbligatoria può essere comparata alla normativa vigente per i salariati che esercitano un’attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l’attività lucrativa principale o che esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo principale (art. 1j cpv. 1 lett. c OPP2).

Se la reintegrazione professionale fallisce durante il periodo di prolungamento della copertura assicurativa, l’istituto di previdenza, conformemente all’articolo 23 lettera a LPP, è di nuovo tenuto a versare le prestazioni precedentemente concesse. Se la reintegrazione è invece duratura, allo scadere del periodo di proroga l’istituto di previdenza è esentato dall’obbligo di fornire prestazioni ad eccezione del versamento di una prestazione di libero passaggio (art. 2 cpv. 1bis FLP).

Questo meccanismo di coordinamento con la revisione AI non sostiene soltanto l’impegno degli assicurati nel tentavo di reintegrarsi, ma anche i loro futuri datori di lavoro, che durante il periodo di proroga non devono affrontare le difficoltà connesse all’affiliazione di questi salariati al loro istituto di previdenza.

Capoverso 2: l’art. 33 cpv. 1 lett. b dell’avamprogetto di revisione LAI prevede che gli assicurati la cui rendita è stata rivista e che nei due anni successivi alla riduzione o soppressione della rendita sono inabili al lavoro per almeno 30 giorni consecutivi abbiano diritto, su richiesta, a prestazioni provvisorie dell’AI finché l’ufficio AI non ha ricalcolato il loro grado d’invalidità. Affinché il “periodo di protezione” introdotto al capoverso 1 del nuovo articolo 26a adempia il suo scopo