Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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è importante che sia considerato soltanto il periodo in cui l’assicurato ha effettivamente avuto la capacità al guadagno stabilita alla fine della procedura di revisione della rendita dell’assicurazione invalidità. È così giustificato sospendere la decorrenza del “termine di copertura” se e finché l’assicurato è inabile al lavoro in misura tale da richiedere e ottenere prestazioni provvisorie dell’AI. La proroga assicurativa di cui al capoverso 1 è quindi estesa della durata delle eventuali prestazioni provvisorie versate all’assicurato dall’ufficio AI.

Alla conclusione del periodo di proroga di cui al capoverso 1, l’assicurato ha dunque effettivamente avuto una capacità al guadagno più elevata per due anni, il che offre una certa garanzia all’assicurato stesso, al suo nuovo datore di lavoro e all’istituto di previdenza che deve affiliarlo.

Capoverso 3: conformemente all’art. 24 OPP 2, l’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato. Sono considerati redditi conteggiabili oltre alla rendita AI e ai redditi da attività lucrativa effettivamente conseguiti anche i redditi che potrebbero essere presumibilmente ancora conseguiti (cpv. 2). Per promuovere la reintegrazione dei beneficiari di rendita senza concedere loro vantaggi ingiustificati è opportuno permettere agli istituti di previdenza di ridurne le rendite d’invalidità, ma soltanto nella misura in cui la riduzione è compensata da un reddito effettivamente conseguito.

Un esempio concreto. Un assicurato che ha un reddito mensile di 10'000.— franchi è riconosciuto invalido al 100% e beneficia di una rendita intera dell’assicurazione invalidità dell’ammontare mensile di 2’280.— franchi e di una rendita d’invalidità della sua cassa pensioni di 5'000.— franchi al mese.

Nel quadro di una procedura di revisione delle rendite, questa persona fruisce di provvedimenti di reintegrazione al termine dei quali l’ufficio AI constata una riduzione al 45% del grado d’invalidità grazie alla quale l’assicurato è ora in grado di conseguire un salario mensile di 5’500.— franchi. L’ufficio AI sostituisce dunque la rendita intera con un quarto di rendita e versa ora soltanto 570.— franchi al mese. L’istituto di previdenza deve ora all’assicurato almeno un quarto delle prestazioni versate in precedenza, cioè almeno 1'250.— franchi. A seconda del reddito effettivamente conseguito dall’assicurato, l’istituto di previdenza dovrà eventualmente versare prestazioni superiori a questo importo minimo.

Se l’assicurato consegue effettivamente un reddito mensile di 5'500.— franchi, l’istituto di previdenza può limitarsi a versare l’importo minimo di 1'250.— franchi, poiché la riduzione delle prestazioni è completamente compensata dal reddito conseguito dall’assicurato (reddito prima della revisione: 2'280 + 5'000 = 7'280 franchi, dopo la revisione: 570 + 1'250 + 5'500 = 7'320 franchi).

Se invece l’assicurato dopo la revisione ha un salario mensile effettivo di soli 4'000.— franchi, la sua nuova situazione finanziaria è la seguente: 570 + 1'250 + 4000 = 5'820. Per evitare di danneggiare l’assicurato e di scoraggiarne l’impegno a reintegrarsi, durante il periodo di prolungamento di cui all’articolo 26a l’istituto di previdenza versa prestazioni d’invalidità ridotte ma sufficienti a garantire all’assicurato le stesse entrate che aveva prima della revisione (nel nostro caso: 2'710 franchi, poiché 570 + 2’710 + 4000 = 7'280).