Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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Art. 49 cpv. 2 n. 3a

Cfr. commento all’articolo 89bis capoverso 6 numero. 3a CC.

2.2.6 Modifica della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)

Art. 2 cpv. 1bis (nuovo) Prestazione d’uscita

È opportuno fissare esplicitamente nella legge il principio, già valido nel sistema della previdenza professionale (art. 14 OPP 2), secondo cui un assicurato la cui rendita d’invalidità è stata ridotta o soppressa in seguito ad un calo o alla scomparsa dell’invalidità ha diritto ad una prestazione d’uscita. Il diritto nasce al termine del periodo di prolungamento del rapporto d’assicurazione di cui all’articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP. A contrario, questo significa che durante il prolungamento della copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 26a LPP l’assicurato non ha diritto a prestazioni d’uscita: sono quindi esclusi la divisione della prestazione d’uscita in caso di divorzio e qualsiasi versamento nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni. In caso d’invalidità parziale, soltanto la parte dell’avere di vecchiaia corrispondente alla rendita dovuta è soggetta a questa limitazione.

L’articolo 2 capoverso 2 LFLP regolamenta il calcolo della prestazione d’uscita e rinvia alla sezione 4. In futuro, questa sezione sarà applicabile anche al calcolo della prestazione d’uscita degli assicurati la cui rendita d’invalidità è stata ridotta o soppressa.

Attualmente, i casi di riduzione o soppressione di prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sono rari. Nella stragrande maggioranza dei casi, il detto “una volta invalido, sempre invalido” trova conferma nella realtà. Con i provvedimenti proposti dalla revisione AI, tuttavia, saranno reintegrati sempre più beneficiari di rendita. È quindi opportuno adeguare le modalità di calcolo della prestazione d’uscita da versare in caso di riduzione o soppressione delle prestazioni d’invalidità del 2° pilastro. Il sistema attualmente in vigore garantisce infatti soltanto il versamento dell’avere di vecchiaia LPP minimo. Lasciarlo inalterato sarebbe controproducente, in quanto non incoraggerebbe certo i beneficiari di rendita a sottoporsi ad impegnativi provvedimenti di reintegrazione. Il rinvio alle disposizioni della sezione 4 garantisce che la prestazione d’uscita sia calcolata tenendo conto sia della previdenza obbligatoria che di quella sovraobbligatoria. Si evita così che la temporanea invalidità provochi lacune assicurative. D’altra parte, durante l’invalidità non vi sono aumenti di salario, il che significa che anche l’importo dei contributi resta quello precedente l’invalidità. Nella prassi la maggior parte degli istituti di previdenza applica già questa regola, in quanto il loro regolamento include l’assicurazione dell’esenzione dai contributi in caso di incapacità al guadagno duratura.