Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/75: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, primo pacchetto di misure · 107 pagine

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dei beneficiari di una rendita ha diritto anche a prestazioni complementari, tra il 2012 e il 2027 le uscite delle prestazioni complementari caleranno di circa 18 milioni di franchi l’anno in media.

3.2.2 Contributo per l’assistenza

Il contributo per l’assistenza permette di risparmiare 2 milioni di franchi l’anno sul rimborso delle spese di malattia e invalidità (cfr. 3.4.2), ma, a causa della riduzione dell’assegno per i grandi invalidi adulti che risiedono in un istituto, comporta un aumento di 43 milioni l’anno delle prestazioni complementari. Questo perché l’87 per cento dei beneficiari di assegni per grandi invalidi che risiedono in un istituto beneficia anche di prestazioni complementari e la riduzione dell’assegno per grandi invalidi è compensata da un corrispondente aumento delle prestazioni complementari. Questa parte delle prestazioni complementari è integralmente a carico dei Cantoni (art. 13 cpv. 2 LPC).

3.3 Ripercussioni per la Confederazione

3.3.1 Ripercussioni finanziarie

La modalità del finanziamento del contributo della Confederazione resta invariata: come finora, il contributo sarà finanziato in primo luogo dai proventi dell’imposta sul tabacco e dell’imposta sull’alcol. La riforma del sistema di finanziamento ne ridefinisce tuttavia l’importo e garantisce che la riduzione delle uscite conseguita con la 5a e con la 6a revisione vada tutta a vantaggio del conto dell’AI. Il contributo della Confederazione all’AI, invece, diversamente da quanto avviene con l’attuale sistema, crescerà proporzionalmente alla crescita economica e comporterà quindi un aumento delle uscite, che ammonterà mediamente a 150 milioni di franchi l’anno tra il 2012 e il 2017 e a 270 milioni di franchi l’anno tra il 2018 e il 2027. Inoltre, i provvedimenti conseguenti alle revisioni delle rendite finalizzate all’integrazione indurranno costi supplementari per circa 10 milioni di franchi l’anno e per circa 120 a partire dal 2018 (2018 - 2027). Complessivamente il nuovo sistema di finanziamento implicherà dunque un aumento delle uscite per circa 160 milioni di franchi l’anno nella prima fase e per circa 390 a partire dal 2018 (cfr. tab. 1-4 e capitolo 1.3.1.2). Al contempo però la Confederazione sarà sgravata di circa 11 milioni di franchi l’anno grazie al calo di 18 milioni di franchi che le uscite complessive delle prestazioni complementari registreranno tra il 2012 e il 2027 (cfr. capitolo 3.2.1).

3.3.2 Freno all’indebitamento

Allo scopo di limitare le spese della Confederazione, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale prevede che le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza di ciascuna Camera (maggioranza qualificata). Poiché questi limiti sono superati, l’articolo che disciplina il contributo della Confederazione (art. 78 LAI) è soggetto al freno all’indebitamento. Poiché tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.), la presente modifica della LAI è comunque soggetta alla normale procedura