Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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2 Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul controllo degli stupefacenti (OCStup)

2.1 Compendio

Nel quadro degli adeguamenti materiali della nLStup si è voluto sfruttare l’occasione per colmare le lacune esistenti e rielaborare il testo delle ordinanze esistenti dal punto di vista linguistico e redazionale.

L’attuale OStup è difficilmente comprensibile, di confusa strutturazione e di conseguenza poco fruibile per gli utenti. Scopo della OCStup era pertanto la redazione di un’ordinanza comprensibile che si ricollegasse concretamente alla legislazione in materia di agenti terapeutici.

La maggior parte delle disposizioni riguardanti il controllo sono state perciò prestabilite dalla Conven-

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zione unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope e dalla Con-

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venzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope .

2.2 Commento alle singole disposizioni

1. Capitolo: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

L’ordinanza disciplina l’autorizzazione e la vigilanza concernenti gli stupefacenti, le sostanze psicotrope, i precursori e i coadiuvanti chimici secondo l’articolo 2 nLStup, nonché le materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti ai sensi dell’articolo 7 della nLStup. Il contenuto principale dell’ordinanza è costituito dalle condizioni di autorizzazione per l’impiego di queste sostanze nonché il loro controllo e vigilanza. L’ordinanza, fondata sul diritto internazionale, è applicabile anche a imprese, persone e intermediari che negoziano all’estero sostanze controllate.

Articolo 2 Definizioni

L’articolo 2 spiega le definizioni centrali della presente ordinanza. Le definizioni contenute nell’’articolo 2 nLStup – la definizione di stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze, preparati, precursori e coadiuvanti chimici - non vengono qui ripetute ma sono ovviamente a loro volta considerate.

Lettera a: la definizione di transito corrisponde alla definizione contenuta nell’articolo 6 lettera i della

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legge sulle dogane del 18 marzo 2005 .

Lettera d: la definizione “operatori sanitari” nell’articolo 9 nLStup con il rinvio alla legislazione in materia di agenti terapeutici, e implicitamente all’articolo 2 lettera h dell’ordinanza sull’autorizzazione dei

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medicamenti del 17 ottobre 2001 (OAM) , significa che soltanto medici, dentisti e veterinari sono autorizzati all’utilizzazione di sostanze controllate. Nel settore delle sostanze controllate, i chiropratici non sono considerati “operatori sanitari”.

Lettera g: i vincoli contrattuali dei mediatori e degli agenti sono conformi agli articoli 412 segg. e 418a

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segg. CO .

9 RS 0.812.121.0

10 RS 0.812.121.02

11 RS 0.812.121.3

12RS 631.0; articolo 6 lettera i

13 RS 812.212.1

14 RS 220