Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
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autorità coinvolte, è indicata nei capoversi 3 e 4 . Tutte le sostanze elencate nella OCStup sottostanno all’obbligo di diligenza.
Capitolo 2: Autorizzazioni d’esercizio e di coltivazione
Sezione 1: Disposizioni generali
Articolo 7 Obbligo di autorizzazione
Autorizzazione di fabbricazione e autorizzazione di commercio per sostanze controllate non vengono più differenziate. Oggetto dell’autorizzazione d’esercizio non è la verifica della buona prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, GMP) e di una commercializzazione conforme alla prestazione economica ufficiale (prodotto interno lordo, gross domestic product, GDP), bensì la verifica del rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di stupefacenti.
Capoversi 1 e 2: in questi capoversi è stabilito che l’utilizzazione di sostanze controllate necessita di un’autorizzazione d’esercizio e la coltivazione di sostanze controllate di un’autorizzazione di coltivazione. Conformemente all’articolo 5, l’autorizzazione d’esercizio è concessa dalle autorità competenti ivi menzionate per le diverse sostanze controllate.
Capoverso 3: secondo l’articolo 9 nLStup, gli operatori sanitari non necessitano di alcuna autorizzazione speciale per l’utilizzazione di sostanze controllate. Essi la ottengono nel quadro della loro autorizzazione per l’esercizio dell’attività professionale.
Capoverso 4: se una farmacia fornisce sostanze controllate non esclusivamente a utilizzatori finali ma anche al commercio intermedio (commercio all’ingrosso), viene classificata come impresa e necessita di un’autorizzazione d’esercizio dell’Istituto giusta l’articolo 5 capoverso 1 (cfr. in merito anche i commenti all’articolo 36 capoverso 1).
Articolo 8 Condizioni
Capoverso 1: per motivi di sicurezza, l’autorizzazione d’esercizio può essere concessa soltanto a chi può offrire la garanzia di conservare le sostanze controllate in maniera conforme anche alle prescrizioni della presente ordinanza (art. 46).
Capoverso 2: inoltre, un’autorizzazione d’esercizio può essere concessa soltanto a chi è in grado di nominare una persona responsabile, autorizzata a emanare istruzioni per quanto concerne le sostanze controllate. La persona nominata è responsabile, insieme al titolare dell’autorizzazione, affinché siano rispettate le disposizioni della legislazione in materia di stupefacenti e detenere conoscenze specialistiche necessarie nel settore dell’utilizzazione delle sostanze controllate.
Articolo 9 Destinatari dell’autorizzazione d’esercizio
Il nuovo capoverso 2 stabilisce che la farmacia militare deve essere considerata un’azienda e sottostà pertanto alle stesse condizioni cui sottostanno le altre aziende ad eccezione dell’iscrizione nel registro di commercio. La farmacia militare è comunque già considerata alla stregua di un’azienda.
Articolo 10 Effetto dell’autorizzazione d’esercizio
La presente disposizione che regolamenta i destinatari di sostanze controllate è conforme alle vigenti disposizioni esecutive. Le ordinazioni devono essere fatte solo per iscritto. Conformemente all’articolo 14 capoverso 2bis CO, la firma elettronica qualificata è equiparata alla firma autografa.
Articolo 11 Esigenze poste al responsabile