Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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Lettera j: nell’elenco f dell’ordinanza dell’DFI del … sugli elenchi degli stupefacenti (OStu-DFI), vengono elencati, quali Paesi bersaglio, i Paesi per i quali l’esportazione di coadiuvanti chimici necessita di un’autorizzazione di esportazione.

Articolo 3 Elenchi delle sostanze controllate

Secondo gli articoli 2a e 7 capoverso 3 nLStup, il DFI terrà da ora in poi un elenco delle sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici nonché materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti. Nell’elenco le sostanze controllate saranno ripartite in diversi elenchi, come finora, in base alla loro pericolosità e al loro potenziale di abuso conformemente alle direttive internazionali. I singoli elenchi si trovano nella OStu-DFI.

Capoverso 2 lettere a-g: la classificazione di una sostanza controllata in un determinato elenco induce conseguenze e misure estremamente differenziate. Pertanto, è opportuno anche in questo caso che i criteri di classificazione siano molto precisi. Si è voluto procedere in maniera tale affinché la ripartizione delle sostanze controllate nei rispettivi elenchi corrispondesse alla ripartizione vigente. Materie prime e prodotti, dei quali si suppone che possano scatenare effetti simili a quelli degli stupefacenti (art. 7 nLStup), vengono classificate dal Dipartimento federale dell’interno (DFI), in caso di sospetto e su richiesta dell’Istituto, nell’elenco e; essi richiedono un’autorizzazione del DFI. Fino a quando i loro effetti non saranno stabiliti, essi rimangono, per motivi di sicurezza, assoggettati alle prescrizioni di controllo più severe, vale a dire trattati come sostanze controllate dell’elenco a.

Capoverso 3: i precursori e i coadiuvanti chimici vengono trattati quali sostanze controllate ai sensi della nLStup soltanto se superano una determinata quantità per anno civile. L’utilizzazione legale di queste sostanze non deve essere eccessivamente ostacolato. La disposizione è conforme alla vigente OPrec.

Capoverso 4 : oltre che con il nome, le sostanze controllate vengono designate come finora con il loro GTIN (Global Trade Identification Number), che corrisponde al precedente EAN-A. Solo nel caso dei precursori e dei coadiuvanti chimici rimane determinante il CASRN (Chemical Abstract Services Registry Number).

Articolo 4 Eccezioni al campo d’applicazione e a singole disposizioni

Capoverso 1: l’ordinanza non si applica a un preparato omeopatico che contiene soltanto una quantità minima di sostanze controllate, oppure se precursori in preparati farmaceutici o miscele non possono essere isolati dal preparato in maniera semplice. Questo è ad esempio il caso di preparati farmaceutici che contengono altre sostanze oltre al precursore. Non annoverabili tra le eccezioni sono ad esempio le soluzioni acquose che contengono soltanto il precursore. Nei due casi, il pericolo di abuso di stupefacenti non sussiste. Non annoverabili tra le eccezioni sono inoltre le soluzioni acquose che contengono soltanto sostanze controllate, in quanto queste ultime potrebbero essere estrapolate dalla soluzione acquosa in maniera semplice.

Capoverso 2: l’acquisizione e l’impiego di piccole quantità di sostanze controllate e scopi analitici da parte di autorità federali e cantonali o da parte di loro incaricati non sottostanno alla presente ordinanza. Alle autorità della Confederazione e dei Cantoni, l’acquisizione di piccole quantità di sostanze controllate per fini analitici deve essere semplificato dal punto di vista amministrativo. Al controllo sono sottoposti i titolari di autorizzazione d’esercizio che forniscono sostanze controllate per fini analitici alle autorità.

Capoverso 3: nel caso di sostanze d’analisi contenenti piccole quantità di sostanze controllate, il rischio di abuso è ridotto al minimo, per cui possono essere esentate dal controllo secondo il capitolo 6.

15 RS …