Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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Capoverso 4: l’obbligo di diligenza si applica ai coadiuvanti chimici come a tutte le altre sostanze controllate. Per l’esportazione nei Paesi bersaglio è necessaria un’autorizzazione d’esportazione dell’Istituto qualora, secondo l’elenco g della OStu-DFI, viene superata una determinata quantità per anno civile e per Paese bersaglio. Ne consegue che l’esportazione di coadiuvanti chimici va contabilizzata.

Capoverso 5: nel caso di singole sostanze controllate, il DFI può limitare le misure di controllo per sostanze controllate. Citiamo quale esempio il GHB (acido 4-idrossibutirrico). Il suo ester GBL (il GBL viene sottoposto alle stesse disposizioni di controllo cui sono assoggettate le sostanze controllate dell’elenco a) viene utilizzato a tonnellate nell’industria per la produzione di detersivi, coloranti ecc. La stessa sostanza è tuttavia pericolosa per l’uomo e viene impiegata illegalmente nei party e nelle discoteche allo stato puro ( “gocce ko”). Il DFI, su proposta dell’Istituto, può prevedere, nel caso di singole cosiddette sostanze a duplice impiego, un obbligo di controllo limitato al fine di non compromettere la produzione legale nell’industria e nel contempo ostacolare per quanto possibile l’abuso. L’obbligo di controllo limitato potrebbe consistere nel fatto di esentare dal controllo l’utilizzazione industriale e chimica ma non il consumo privato. La regolamentazione concreta concernente il controllo di dette sostanze a duplice impiego si trova nella OStu-DFI.

Articolo 5 Competenza per il rilascio delle autorizzazioni per sostanze controllate

Questo nuovo articolo è posto in essere poiché l’utilizzazione di sostanze controllate viene autorizzato non solo da diverse autorità federali, ma, in determinati casi, anche dal Cantone. L’articolo offre una panoramica delle autorità competenti per ogni tipo di autorizzazione per quanto attiene all’impiego di sostanze controllate.

Capoversi 1 e 2: l’autorizzazione d’esercizio permette l’utilizzazione, ossia l’acquisizione, la fabbricazione, l’impiego e il commercio delle sostanze controllate degli elenchi a-c e, per i medicamenti omologati, delle sostanze controllate dell’elenco d. L’Istituto la rilascia alle imprese dell’economia privata, a persone e intermediari, mentre il Cantone la rilascia agli ospedali, agli istituti scientifici e alle autorità cantonali e comunali.

Capoverso 3: per l’utilizzazione di sostanze controllate dell’elenco d è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP. Queste sostanze sono considerate particolarmente pericolose e vengono spesso designate “stupefacenti vietati”. Sono esentati dall’autorizzazione eccezionale i medicamenti omologati con sostanze dell’elenco d. I medicamenti omologati sottostanno a un controllo severo ed

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effettivo da parte dell’Istituto secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2003 (LATer); pertanto, competente per le autorizzazioni è l’Istituto giusta l’articolo 8 capoverso 7 nLStup. Ma se il medicamento in questione viene utilizzato, somministrato o prescritto al di fuori dall’applicazione autorizzata dall’Istituto, questo cosiddetto off-label-use necessita di un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP.

Capoversi 4 e 5: questi due capoversi regolano il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio per l’utilizzazione di materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti (elenco e) e i precursori (elenco f). Secondo l’articolo 7 nLStup, il DFI rilascia l’autorizzazione d’esercizio per sostanze controllate dell’elenco e. L’Istituto la rilascia per le sostanze controllate dell’elenco f, conformemente alla vigente OPrec.

Capoverso 6: ai sensi dell’articolo 5 nLStup, ogni importazione ed esportazione di sostanze controllate richiede un’autorizzazione dell’Istituto.

Articolo 6 Obbligo di diligenza

In questo articolo vengono regolamentati, oltre all’obbligo di diligenza nell’utilizzazione di sostanze controllate (cpv. 1), i diversi obblighi al servizio della sicurezza e alla prevenzione degli abusi (cpv. 2). La procedura da seguire nel caso di sospetto d’abuso, con i corrispondenti obblighi delle istanze e

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