Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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sione con la direttiva 2001/95 CE sulla sicurezza generale dei prodotti5. Questa direttiva è applicabile a tutti gli oggetti per i quali non esistono disposizioni specifiche sulla sicurezza che perseguano lo stesso obiettivo della direttiva. Se nelle prescrizioni comunitarie sono stabilite esigenze di sicurezza specifiche, la direttiva si applica unicamente agli aspetti, rischi o categorie di rischio che non sono disciplinati nelle rispettive prescrizioni comunitarie6. Nell’ambito degli oggetti d’uso il diritto CE non disciplina soltanto gli aspetti della sicurezza o della protezione della salute, ma prevede anche un divieto d’inganno esplicito per i cosmetici, per gli oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari (i cosiddetti “materiali e oggetti”) e, in futuro, anche per i giocattoli7.

Come nel settore delle derrate alimentari, anche in quello degli oggetti d’uso l’UE dispone di un sistema di allarme rapido (Rapid Alert System for Non-Food Products, RAPEX). RAPEX si basa sulla direttiva 2001/95/CE.

1.1.2.3 Diritto dell’OMC

L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) disciplina il commercio transfrontaliero a livello globale. Sia la Svizzera che la CE hanno firmato l’Accordo del 15 aprile 19948 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio e i circa 30 accordi successivi.

Negli ultimi decenni il crescente commercio internazionale ha fatto sì che nell’importazione e nell’esportazione di derrate alimentari singoli Stati siano stati confrontati con difficoltà dovute a motivi protezionistici. Gli strumenti dell’OMC servono al componimento efficiente delle controversie e permettono di controllare reciprocamente le politiche commerciali.

La spina dorsale sia del diritto svizzero in materia di derrate alimentari sia di quello comunitario è costituita dalla sicurezza delle derrate alimentari e dal divieto d’inganno. Il diritto dell’OMC vieta le prescrizioni dei singoli stati sul commercio transfrontaliero che comportano illecite limitazioni non tariffarie del commercio. Sono tuttavia ammissibili misure volte a proteggere i classici beni di polizia quali la vita, la salute, la sicurezza nazionale o la lealtà della concorrenza. La garanzia della sicurezza delle derrate alimentari serve alla protezione della salute. Pertanto il diritto dell’OMC considera giustificate le misure adottate in tale contesto (cfr. Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, Accordo SPS9). Come ogni azione statale, anche siffatte misure devono tuttavia essere conformate in modo proporzionale e non discriminatorio. L’Accordo SPS menziona esplicitamente le norme, direttive e raccomandazioni della Commissione del Codex Alimentarius quali norme di riferimento. Per quanto riguarda le misure adottate dai singoli Stati

5Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001,

relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

6Art. 1 par. 2 della direttiva 2001/95/EG.

7Art. 6 par. 2 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169) e art. 3 par. 2 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004 pag. 4).

8 RS 0.632.20

9 RS 0.632.20 (Allegato 1A.4)