Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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- creare le condizioni giuridiche necessarie per adempiere le condizioni poste
dalla decisione 1/2008 del 23 dicembre 200814 del Comitato veterinario misto. Con tale decisione, la Svizzera si è impegnata a riprendere integralmente, a partire dal 1° gennaio 2009, le normative della CE concernenti il controllo delle derrate alimentari di origine animale importate da Paesi terzi.
Gli obiettivi a medio termine sono i seguenti:
- partecipare ai sistemi dell’UE per la sicurezza alimentare e dei prodotti;
- combattere lo statuto della Svizzera quale “isola dei prezzi elevati” adeguando
le prescrizioni tecniche svizzere a quelle comunitarie;
- eliminare le differenze rispetto al diritto CE affinché, in caso di introduzione
unilaterale del cosiddetto principio "Cassis de Dijon " nella revisione parziale della LOTC negli ambiti delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, tra la Svizzera e l’UE non venga a crearsi un divario tra i livelli di protezione e i produttori svizzeri non vengano discriminati (cfr. n. 1.4).
1.3.2 I punti principali della revisione
Rispetto al diritto in vigore, la regolamentazione proposta apporta le seguenti innovazioni:
- ripresa dei termini e delle definizioni del diritto comunitario. Fondamentale è
la ripresa della definizione di derrata alimentare secondo l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002. Rispetto al diritto in vigore è ora introdotto il termine messa in commercio (“immissione sul mercato” nel diritto europeo). Attualmente tale termine non è menzionato nella legge in quanto il legislatore era dell’opinione che menzionare le singole attività rientranti nel concetto di messa in commercio implicasse meno problemi di interpretazione rispetto alla menzione di questo termine che copre un ampio ventaglio di attività. Concludendo con la CE un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai sistemi comunitari della sicurezza alimentare e dei prodotti, occorrerà inoltre riprendere nel diritto svizzero un gran numero di termini sanciti nel diritto comunitario. Tale integrazione sarà attuata a livello di ordinanza;
- introduzione del divieto d’inganno per determinati oggetti d’uso: nel diritto
comunitario vige un esplicito divieto d’inganno per i cosmetici, i materiali e oggetti e, in futuro, anche i giocattoli (cfr. n. 1.1.2.2). Tale divieto deve essere integrato anche nel diritto svizzero;
- rinuncia ai valori di tolleranza per microorganismi, sostanze estranee e com-
ponenti: secondo il diritto comunitario, in linea di principio le derrate alimentari non sono commerciabili se superano le quantità massime prestabilite. Se le superano, sono considerate a rischio ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 178/2002. La ripresa dell’"acquis communautaire" presuppone che tale „sistema delle quantità massime” della CE sia adottato anche dal diritto svizzero;
14 Decisione n. 1/2008 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo agli scambi di prodotti agricoli, del 23 dicembre 2008, concernente la modifica delle appendici 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo, GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89.