Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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inoltre contribuire alla costituzione e al sostentamento dell’organismo umano (cfr. in merito la definizione degli alimenti secondo l’art. 3 cpv. 2 LDerr);

- concezione dei valori di tolleranza per microorganismi, sostanze estranee e

componenti: la concezione svizzera dei valori di tolleranza concretizza il principio “il meno possibile, ma quanto necessario”. Essa si orienta alla buona pratica di fabbricazione. Contrariamente al diritto svizzero in materia di derrate alimentari, il diritto CE non conosce valori di tolleranza. È vero che anche i valori della CE si orientano in parte alla buona pratica di fabbricazione, ma essi sono sempre giustificati dalla protezione della salute (protezione dai pericoli a lungo termine, protezione del bambino non ancora nato);

- principio di precauzione non sancito: sebbene la legge sulle derrate alimentari

in vigore consideri il principio di precauzione in diversi settori (cfr. p. es. in particolare l’art. 30 LDerr), tale principio non è menzionato esplicitamente da nessuna parte;

- principio positivo: secondo il diritto svizzero, una derrata alimentare è com-

merciabile unicamente se è definita sotto una denominazione specifica oppure se è ammessa dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) mediante un’autorizzazione particolare (cfr. art. 8 LDerr). Secondo il diritto CE, in linea di principio tutte le derrate alimentari sono commerciabili. Una derrata alimentare non è commerciabile o lo è solo in maniera limitata unicamente se il diritto CE lo prevede esplicitamente;

- assenza del divieto d’inganno per cosmetici e per materiali e oggetti: secondo

il diritto CE, il divieto d’inganno in vigore nel diritto delle derrate alimentari si riferisce anche ai cosmetici e ai materiali e oggetti. Secondo il diritto svizzero, il divieto d’inganno in vigore nel diritto delle derrate alimentari si applica unicamente agli alimenti e ai generi voluttuari;

- obbligo di indicare il Paese di produzione: secondo il diritto CE, la provenien-

za deve essere indicata solo per determinate derrate alimentari (p. es. carne bovina e prodotti della carne bovina, frutta e verdure fresche, uova). Per le altre derrate alimentari la provenienza deve essere indicata unicamente se, non facendolo, i consumatori potrebbero essere ingannati12. Secondo il diritto svizzero in materia di derrate alimentari, occorre indicare almeno il Paese di produzione per tutte le derrate alimentari. In presenza di determinate condizioni quadro bisogna inoltre indicare anche il Paese di provenienza della materia prima principale.

Le esigenze tecniche divergenti dal diritto CE pregiudicano la circolazione delle merci, contrastano la riduzione dei controlli alle frontiere e quindi rendono più cari i prodotti. Gli ostacoli tecnici al commercio comportano per i produttori un aumento dei costi di sviluppo, produzione e vendita, nonché ritardi nell’introduzione di nuovi prodotti. In tal modo si pregiudica non solo la competitività delle imprese, ma anche l’attrattiva della piazza economica svizzera. Per i

12 Cfr. art. 3 par. 1 n. 8 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.