Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Articolo 6 Messa in commercio

La ripresa delle disposizioni comunitarie sulla sicurezza alimentare presuppone che anche la nozione di “messa in commercio” venga mutuata dal diritto comunitario (dove si parla di “immissione sul mercato”). Essa sostituisce il termine svizzero “consegna”, che dal 2005 è tuttavia definito analogamente all’espressione “immissione sul mercato” dell’UE (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d ODerr e art. 3 n. 8 del regolamento CE 178/2002).

Capitolo 2: Requisiti igienici delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso

Sezione 1: Derrate alimentari

Articolo 7 Sicurezza delle derrate alimentari

L’articolo 7 contiene il principio fondamentale della sicurezza delle derrate alimentari. Sostituisce l’articolo 13 LDerr in vigore, secondo cui gli alimenti non devono, nell’impiego usuale, mettere in pericolo la salute. Come indicato nei commenti all’articolo 1, il passaggio dal sistema attuale, che vuole escludere ogni rischio sanitario, al sistema della sicurezza delle derrate alimentari non comporterà un abbassamento del livello di protezione grazie al nuovo principio di precauzione inserito nell'avamprogetto di legge. Un alimento contestato ai sensi del diritto attuale perché pericoloso per la salute sarà contestato in quanto non conforme ai requisiti della legge anche in base al sistema della sicurezza delle derrate alimentari.

L’articolo 7 corrisponde quasi alla lettera all’articolo 14 capoversi 1-3 del regolamento (CE) n. 178/2002. I capoversi 4-9 sono attuati a livello di ordinanza. Per principio essi sono tuttavia applicabili anche in virtù della legge, dal momento che l’obiettivo della presente revisione è l’adeguamento al diritto CE. In proposito, recentemente il Tribunale federale ha rilevato: “In caso di dubbio, il diritto interno adeguato va interpretato conformemente al diritto europeo. È un diritto armonizzato e di conseguenza un diritto unitario – come i trattati internazionali.” (DTF 129 III 350).

Capoverso 1: questa disposizione rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto in materia di derrate alimentari. Non possono essere messi in commercio alimenti non sicuri. Il criterio della sicurezza delle derrate alimentari abbraccia tutti i rischi possibili: oltre ai rischi microbiologici, include anche le sostanze estranee, le componenti e i vettori di malattie infettive (ad es. il botulismo).

Secondo il capoverso 2, le derrate alimentari “nocive per la salute o non adatte al consumo umano” non sono sicure. Questi due criteri possono anche essere soddisfatti cumulativamente. È il caso ad esempio di un alimento molto ammuffito, che da un lato non è adatto al consumo e dall’altro è però anche nocivo per la salute a causa delle aflatossine prodotte dal fungo della muffa.

Capoverso 3: per decidere se un alimento è sicuro o meno, bisogna tener conto delle normali condizioni d’impiego da parte dei consumatori – nonché dell’impiego a tutti i livelli della produzione e della distribuzione – come pure delle informazioni trasmesse ai consumatori. Siccome ogni alimento assunto eccessivamente ha un potenziale dannoso per la salute, nulla impedisce di valutare anche l’alcol secondo i criteri della sicurezza delle derrate alimentari. Restano vietate le bevande alcoliche che minacciano la salute direttamente o in modo inaspettato.