Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine
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mentari ai consumatori53, che presumibilmente si ripercuoterà anche sul diritto svizzero. Tale proposta ammette, entro certi limiti, prescrizioni nazionali sulla denominazione d’origine (art. 38 dell’avamprogetto). Anche il Consiglio federale si avvarrà di questa facoltà. Non sono tuttavia previste deroghe sostanziali al diritto europeo.
Articolo 14 Caratterizzazione particolare
Anche questa disposizione corrisponde sostanzialmente al diritto attuale (art. 21 LDerr).
Sono stati modificati i capoversi 3 e 4 dell’articolo 21 LDerr. L’attuale capoverso 4 è diventato superfluo con gli articoli 14 segg. della legge sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1).
Una nuova competenza attribuita al Consiglio federale è quella di disciplinare i dati sui valori nutrizionali o sulla salute. Nell’UE questi cosiddetti health claims devono essere approvati dalla Commissione europea (regolamento (CE) n. 1924/200654). Per introdurre sottocategorie di questi health claims, i dati presentati per ottenere l’autorizzazione originale non possono essere utilizzati da altri richiedenti durante sette anni (art. 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006). A tal fine deve essere creata una base giuridica al capoverso 5.
Articolo 15 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche
La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata già oggi in base alle ordinanze in vigore. Siccome rappresenta una limitazione della libertà economica, questo divieto va ancorato anche a livello di legge (cfr. art. 164 cpv. 1 lett. b Cost.).
Anche la competenza del Consiglio federale di limitare la pubblicità per le bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani corrisponde al diritto in vigore. È stata trasferita dall’attuale articolo 60 LDerr nel presente disegno di legge senza modificarne il contenuto. Le corrispondenti disposizioni a livello di ordinanza figurano all’articolo 11 ODerr.
Sezione 2: Oggetti d’uso
Articolo 16 Sicurezza degli oggetti d’uso
L’articolo 16 costituisce la disposizione fondamentale per i requisiti concernenti la sicurezza degli oggetti d’uso, analogamente all’articolo 7 per gli alimenti. Il passaggio dal criterio del pericolo per la salute (secondo l’articolo 14 capoverso 1 LDerr, un oggetto non deve, nell’impiego abituale, mettere in pericolo la salute) al criterio della sicurezza scaturisce dal recepimento del diritto CE. La terminologia e i requisiti degli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/95/CE sono ripresi praticamente senza modifiche.
53 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM (2008) 40 def.).
54 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.