Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/78: Revisione della legge sulle derrate alimentari · 62 pagine

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Articolo 3 Esportazione e riesportazione

L’articolo 3 corrisponde all’articolo 12 del regolamento CE n. 178/2002. Secondo tale disposizione, le derrate alimentari da esportare o da riesportare devono essere conformi al diritto europeo sulle derrate alimentari se le autorità del Paese di destinazione non esigono nient’altro o se la legislazione del Paese d’importazione non stabilisce nient’altro. Le derrate alimentari che non sono conformi al diritto europeo sulle derrate alimentari possono essere esportate unicamente se l’autorità competente del Paese d’importazione lo consente espressamente dopo essere stata informata compiutamente sui motivi della non commerciabilità.

La normativa proposta si riferisce – come il diritto comunitario – esclusivamente alle derrate alimentari e si spinge oltre la regolamentazione attuale dell’articolo 6 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari in quanto contempla anche il caso in cui il Paese di destinazione non disciplina un settore.

In linea di principio, in futuro le derrate alimentari da esportare devono essere conformi al diritto svizzero. Possono derogare al diritto svizzero se le autorità del Paese di destinazione esigono qualcos’altro o se la legislazione del Paese di destinazione chiede o ammette qualcos’altro.

Se le derrate alimentari non sono conformi al diritto svizzero e se non vi sono condizioni poste né dalle autorità né dalla legislazione del Paese di destinazione, le derrate alimentari – come secondo il diritto comunitario – possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione consentono l’importazione dopo essere state informate in modo esaustivo sui motivi per cui le derrate alimentari in questione non possono essere messe in commercio in Svizzera, nonché sulle circostanze particolareggiate.

Per gli oggetti d’uso si riprende la regolamentazione finora applicabile alle derrate alimentari30: se gli oggetti d’uso sono destinati esclusivamente all’esportazione, le normative del Paese di destinazione si applicano per quanto il Consiglio federale non disponga diversamente.

Con il capoverso 4 si intende impedire che ci si possa sbarazzare di derrate alimentari e oggetti d’uso nocivi alla salute esportandoli nei Paesi del Terzo mondo.

Sezione 2: Definizioni

Articolo 4 Derrate alimentari

La definizione delle derrate alimentari è di primaria importanza per il diritto in materia di derrate alimentari. Tale definizione è determinante per sapere quali prodotti siano considerati derrate alimentari e quindi rientrino nel campo d’applicazione delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.

Nel diritto in vigore le derrate alimentari sono suddivise in alimenti e generi voluttuari. Sono considerati alimenti unicamente i prodotti “destinati alla costituzione e al sostentamento dell’organismo umano” (art. 3 cpv. 2 LDerr). Visto che rientrano

30 Cfr. art. 6 cpv. 2 LDerr.